Legge Contributi

Legge 680/1957

Proroga del termine stabilito per i versamenti al Fondo per l'indennita' agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione.

Pubblicato: 12/08/1957 In vigore dal: 02/08/1957 Documento ufficiale

Cosa prevede la Legge 680/1957 riguardo ai versamenti al Fondo per l'indennità agli impiegati?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 680/1957 proroga il termine per i versamenti al Fondo per l'indennità agli impiegati, originariamente fissato dalla Legge 1037/1956, estendendolo fino al 31 dicembre 1958. La norma riguarda i datori di lavoro che devono versare gli accantonamenti dovuti secondo il decreto-legge 5/1942, convertito nella Legge 1251/1942. In pratica, consente alle aziende di posticipare il versamento delle somme destinate al fondo di indennità per i propri dipendenti, alleggerendo temporaneamente gli obblighi di cassa. La disposizione si applica anche all'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione alle nuove disposizioni normative. È importante notare che questa proroga è stata successivamente estesa ulteriormente dalla Legge 31/1959, che ha spostato il termine al 31 dicembre 1959, dimostrando come il legislatore abbia ritenuto necessario concedere ulteriori dilazioni ai datori di lavoro per adempiere a questi obblighi.

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Riferimento normativo

LEGGE 2 agosto 1957, n. 680

Testo normativo

LEGGE n. 680/1957 # LEGGE 2 agosto 1957, n. 680 ## Proroga del termine stabilito per i versamenti al Fondo per l'indennita' agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 È prorogato fino al 31 dicembre 1958 il termine stabilito, con la legge 31 luglio 1956, n. 1037 , per il versamento al Fondo per l'indennità agli impiegati, da parte dei datori di lavoro, degli accantonamenti dovuti a norma del decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5 , convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251 , e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione, previsto dall'art. 5 dello stesso decreto, alle disposizioni contenute nell'art. 4 del decreto medesimo. ((1)) ------------------ AGGIORNAMENTO (1) La L. 2 febbraio 1959, n. 31 , ha disposto (con l'art. 1) che " È prorogato fino al 31 dicembre 1959 il termine, stabilito con la legge 2 agosto 1957, n. 680 , per il versamento al Fondo per l'indennità agli impiegati, da parte dei datori di lavoro, degli accantonamenti dovuti a norma del decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5 , convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251 , e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione, previsto dall'art. 5 dello stesso decreto, alle disposizioni contenute nell'art. 4 del decreto medesimo."

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