Approvazione dei contributi scolastici suppletivi dovuti dai Comuni delle provincie di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza, in applicazione dell'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, per il quinquennio 1° aprile 1925-31 marzo 1930. (027U0681)
Quali comuni erano obbligati a versare contributi scolastici suppletivi secondo il Regio Decreto 681/1927 e per quale periodo?
Spiegato da FiscoAI
Il Regio Decreto 681/1927 approvava i contributi scolastici suppletivi che i comuni delle sette province del Veneto (Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza) dovevano versare in base all'articolo 19 del Regio Decreto-Legge 4 settembre 1925, n. 1722. Questi contributi rappresentavano obblighi finanziari aggiuntivi rispetto ai normali stanziamenti per l'istruzione pubblica. Il provvedimento aveva validità per il quinquennio compreso tra il 1° aprile 1925 e il 31 marzo 1930, stabilendo così un periodo definito di applicazione delle disposizioni. La norma era rivolta specificamente agli enti locali veneti, imponendo loro di integrare i finanziamenti destinati alle scuole secondo criteri stabiliti dalla legislazione precedente. Questo decreto rappresentava un intervento dello Stato per garantire adeguati finanziamenti al sistema scolastico nelle province indicate, attraverso la ripartizione di oneri tra i comuni interessati.
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Riferimento normativo
REGIO DECRETO 10 marzo 1927, n. 681
Testo normativo
REGIO DECRETO n. 681/1927
# REGIO DECRETO 10 marzo 1927, n. 681
## Approvazione dei contributi scolastici suppletivi dovuti dai Comuni
delle provincie di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona
e Vicenza, in applicazione dell'art. 19 del R. decreto-legge 4
settembre 1925, n. 1722, per il quinquennio 1° aprile 1925-31 marzo
1930. (027U0681)
Art. 1 ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212 ))
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Il Regio Decreto 681/1927 riguarda contributi scolastici suppletivi e obblighi finanziari dei comuni veneti, disciplinando la ripartizione di spese pubbliche per l'istruzione secondo le disposizioni del R.D.L. 1722/1925. Commercialisti e amministratori comunali consultavano questa normativa per questioni di bilancio comunale, finanziamento della scuola pubblica e obblighi tributari locali, oggi abrogata dal D.Lgs. 212/2010.
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