Legge Non_Fiscale

Legge 7/2024

Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale. (24G00017)

Pubblicato: 29/01/2024 In vigore dal: 29/01/2024 Documento ufficiale

Quali sono le principali disposizioni del Decreto-Legge 7/2024 riguardanti lo svolgimento delle elezioni nel 2024 e la revisione delle anagrafi della popolazione?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 7/2024 introduce disposizioni urgenti per coordinare le consultazioni elettorali dell'anno 2024, che si svolgeranno contestualmente (elezioni europee, regionali e amministrative). La norma principale prevede il prolungamento delle operazioni di votazione su due giorni: sabato dalle 15 alle 23 e domenica dalle 7 alle 23, in deroga alla disciplina ordinaria che prevedeva il voto solo domenicale. Questa modifica riguarda tutti gli elettori italiani e mira a favorire la partecipazione elettorale distribuendo il voto su un arco temporale più ampio. La normativa disciplina anche gli aspetti organizzativi complessi derivanti dal contemporaneo svolgimento di più consultazioni, stabilendo l'ordine degli scrutini (prima europee, poi regionali, infine amministrative) e prevedendo un aumento del 15% degli onorari per i componenti degli uffici elettorali di sezione. Inoltre, il decreto interviene sulla revisione delle anagrafi della popolazione residente e sulla determinazione della "popolazione legale" ai fini elettorali, introducendo elementi di stabilità e certezza nel parametro demografico utilizzato per le circoscrizioni elettorali.

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Riferimento normativo

DECRETO-LEGGE 29 gennaio 2024, n. 7

Testo normativo

DECRETO-LEGGE n. 7/2024 # DECRETO-LEGGE 29 gennaio 2024, n. 7 ## Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale. (24G00017) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Visto l' articolo 48 della Costituzione ; Visto l' articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 ; Considerata la necessità di assicurare il pieno esercizio dei diritti civili e politici in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie e di favorire la partecipazione degli elettori mediante il prolungamento delle operazioni di votazione relativamente all'anno 2024; Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure per il coordinamento normativo e la funzionalità dei procedimenti elettorali che nell'anno 2024 si svolgeranno contestualmente, per quanto concerne, in particolare, le operazioni di voto e di scrutinio; Considerata, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di integrare la vigente disciplina del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, intervenendo, in particolare, sulle disposizioni dedicate alla revisione delle anagrafi della popolazione residente e alla determinazione della «popolazione legale», introducendo elementi di stabilità e certezza in ordine al parametro della popolazione a fini elettorali; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 25 gennaio 2024; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per gli affari regionali e le autonomie, per la pubblica amministrazione, per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, della giustizia e dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Disposizioni urgenti per il prolungamento delle operazioni di votazione relative all'anno 2024 e per il contemporaneo svolgimento delle elezioni europee, regionali e amministrative 1. Le operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie relative all'anno 2024, a esclusione di quelle già indette alla data di entrata in vigore del presente decreto, si svolgono, in deroga a quanto previsto dall' articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15, ad eccezione di quanto previsto dai commi 2 e 3, lettera a), del presente articolo. 2. In occasione dello svolgimento nell'anno 2024 delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, le operazioni di votazione si svolgono nella giornata di sabato, ((dalle ore 15 alle ore 23)) , e nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23. 3. In caso di abbinamento alle elezioni di cui al comma 2 delle elezioni dei presidenti e dei consigli regionali, ivi compresi quelli delle regioni a statuto speciale, o di un turno di votazione per le elezioni dei sindaci e dei consigli comunali e circoscrizionali, anche quando disciplinate da norme regionali, o di altre consultazioni elettorali e referendarie, si osservano le seguenti disposizioni, ferma restando, per quanto non previsto dal presente articolo, la vigente normativa relativa alle singole consultazioni elettorali: a) le operazioni di votazione si svolgono nella giornata di sabato, ((dalle ore 15 alle ore 23)) , e nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23; b) ai fini del computo dei termini dei procedimenti elettorali, si considera giorno della votazione quello della domenica; c) gli adempimenti di cui all'articolo 30 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 , devono essere effettuati entro le ore 7:30 del sabato di inizio delle operazioni di votazione; successivamente, alle ore 9, il presidente costituisce l'ufficio elettorale di sezione, provvedendo a espletare le operazioni preliminari alla votazione, ivi comprese quelle di autenticazione delle schede; d) appena completate le operazioni di votazione e quelle di riscontro dei votanti per ogni consultazione, si procede alle operazioni di scrutinio per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia; lo scrutinio per le elezioni dei presidenti e dei consigli regionali, ivi comprese le regioni a statuto speciale, e dei sindaci e dei consigli comunali e circoscrizionali ha inizio alle ore 14 del lunedì successivo, dando la precedenza allo spoglio delle schede per le elezioni regionali e passando poi, senza interruzione, a quello delle schede per le elezioni dei sindaci e dei consigli comunali e circoscrizionali; e) l'entità degli onorari fissi forfetari spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione è determinata ai sensi dell' articolo 1, commi 1 , 2 e 4, della legge 13 marzo 1980, n. 70 ; f) per gli adempimenti comuni, ove non diversamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni in vigore per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia; per il riparto delle spese si applica l' articolo 17, nono comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136 , come inserito dall' articolo 1, comma 400, lettera b), numero 2), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 . 4. Per l'anno 2024, in considerazione del prolungamento delle operazioni di votazione, ai componenti degli uffici elettorali di sezione e dei seggi speciali di cui all' articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136 , spettano gli onorari fissi forfetari di cui all' articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70 , aumentati del 15 per cento. ((4-bis. Limitatamente alle province che nell'anno 2024, per effetto dell'articolo 1, comma 79, lettera b), secondo periodo, della legge 7 aprile 2014, n. 56 , sono tenute al rinnovo elettorale dei propri organi entro il quarantacinquesimo giorno successivo all'ultima proclamazione degli eletti nei comuni interessati al voto nel turno ordinario annuale, il termine per lo svolgimento delle elezioni provinciali è differito al 29 settembre 2024. Fino al rinnovo degli organi di cui al presente comma è prorogata la durata del mandato di quelli in carica e dei loro componenti anche in caso di decadenza dagli organi nei comuni di appartenenza. Resta fermo il termine di novanta giorni per il rinnovo elettorale delle province non rientranti nella fattispecie richiamata al primo periodo))

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Il Decreto-Legge 7/2024 è il riferimento normativo per le consultazioni elettorali 2024, affrontando tematiche di diritto elettorale, operazioni di votazione e scrutinio, nonché revisione delle anagrafi della popolazione residente. Amministratori pubblici, sindaci e responsabili degli uffici elettorali lo consultano per comprendere le modalità di svolgimento delle elezioni europee, regionali e amministrative, oltre che per questioni relative alla popolazione legale e ai parametri demografici utilizzati per la determinazione delle circoscrizioni.

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