Legge Imposte Indirette

Legge 70/1984

Misure urgenti in materia di tariffe, di prezzi amministrati e di indennita' di contingenza.

Pubblicato: 17/04/1984 In vigore dal: 17/04/1984 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO-LEGGE 17 aprile 1984, n. 70

Testo normativo

DECRETO-LEGGE n. 70/1984 # DECRETO-LEGGE 17 aprile 1984, n. 70 ## Misure urgenti in materia di tariffe, di prezzi amministrati e di indennita' di contingenza. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Ritenuta la necessità ed urgenza di adottare misure immediate e temporanee per conseguire il contenimento dell'inflazione nei limiti medi del tasso programmato per l'anno 1984, al fine di favorire la ripresa economica generale e mantenere il potere di acquisto delle retribuzioni; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 aprile 1984; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità, del tesoro e per la funzione pubblica; EMANA il seguente decreto: Art. 1 Per il 1984 la media annua ponderata degli incrementi delle tariffe e dei prezzi amministrati dei beni e servizi inclusi nell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale non può superare, nel complesso, il tasso massimo di inflazione indicato, nella relazione previsionale e programmatica del Governo per l'anno medesimo, nella misura del 10 per cento. A tal fine il Comitato interministeriale dei prezzi, o la giunta in caso di urgenza, nell'ambito dei poteri di coordinamento di cui al decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347 , esprime parere preventivo vincolante sulle proposte di incrementi di tariffe e di prezzi amministrati da deliberarsi da parte di altri organi delle amministrazioni centrali dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ed emana apposite direttive alle amministrazioni regionali, provinciali e comunali ed ai comitati provinciali dei prezzi per i provvedimenti da adottarsi nell'ambito territoriale di loro competenza. ((Per il 1985 il CIP, o la giunta in caso d'urgenza, al fine del contenimento, nel complesso, della media ponderata degli incrementi delle tariffe e dei prezzi amministrati dei beni e servizi inclusi nell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale entro il tasso massimo d'inflazione indicato per l'anno stesso nella relazione previsionale e programmatica del Governo, esprime, nell'ambito dei poteri di coordinamento di cui al decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, parere preventivo vincolante sulle proposte di incremento da deliberarsi da parte di altri organi delle amministrazioni centrali dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ed emana apposite direttive alle amministrazioni regionali, provinciali e comunali ed ai comitati provinciali dei prezzi per i provvedimenti da adottarsi nell'ambito territoriale di loro competenza)) . 1-bis. Il Presidente del Comitato interministeriale dei prezzi, o il Ministro da lui delegato, su conforme parere del Comitato stesso o della Giunta, ai sensi dell' articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896 , può sospendere, in via di urgenza, i provvedimenti adottati dai comitati provinciali dei prezzi in violazione delle disposizioni o delle direttive di cui al comma precedente. 1-ter. Il provvedimento di sospensione perde efficacia ove nei novanta giorni successivi non sia intervenuto annullamento da parte del Comitato interministeriale dei prezzi. 1-quater. Le regioni a statuto ordinario, nell'esercizio delle loro competenze in materia di prezzi e tariffe, si uniformano alle disposizioni di cui al comma 1. 1-quinquies. Nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984 è costituito un apposito fondo di lire 400 miliardi al fine di integrare i bilanci delle aziende autonome dello Stato e degli enti di cui all' articolo 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive integrazioni e modificazioni, in relazione alle minori entrate eventuali, non compensate da economie di spesa, che si dovessero accertare in conseguenza del contenimento dei prezzi e delle tariffe, in applicazione di quanto disposto dal comma 1 del presente articolo. Tali minori entrate debbono risultare da apposita certificazione dell'azienda o ente, convalidata dall'organo di riscontro interno. 1-sexies. Alla ripartizione del fondo di cui al comma precedente provvede il Ministro del tesoro con propri decreti per quanto riguarda il ripiano delle minori entrate delle aziende autonome dello Stato, mentre per gli enti di cui all' articolo 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni ed integrazioni, si provvede con appositi provvedimenti legislativi. 1-septies. All'onere derivante dalla costituzione del fondo di cui al comma 1-quinquies si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 4677 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984. 1-octies. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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