Legge Imposte Indirette

Legge 70/1987

Esclusione dei tabacchi lavorati dal regime dei prezzi previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

Pubblicato: 10/03/1987 In vigore dal: 03/03/1987 Documento ufficiale

Riferimento normativo

LEGGE 3 marzo 1987, n. 70

Testo normativo

LEGGE n. 70/1987 # LEGGE 3 marzo 1987, n. 70 ## Esclusione dei tabacchi lavorati dal regime dei prezzi previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. Il comma 1 dell'articolo 17 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 , non si applica ai tabacchi lavorati. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 3 marzo 1987 COSSIGA CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri GORIA, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: ROGNONI NOTE Nota al titolo e all'art. 1, comma 1; Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 41/1986 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1986), prevede che "Il Comitato interministeriale prezzi (CIP), o la giunta in caso di urgenza, al fine del contenimento, nel complesso, della media ponderata degli incrementi delle tariffe e dei prezzi amministrati dei beni e servizi, inclusi nell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale, entro il tasso massimo di inflazione indicato per ciascun anno nella relazione previsionale e programmatica del Governo, ovvero aggiornato in sede di approvazione della reazione previsionale e programmatica per l'anno successivo, esprime, nell'ambito dei poteri di coordinamento di cui al decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, parere preventivo vincolante sulle proposte di incremento da deliberarsi da parte di altri organi delle amministrazioni centrali dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ed emana apposite direttive alle amministrazioni regionali, provinciali e comunali ed ai comitati provinciali dei prezzi per i provvedimenti da adottarsi nell'ambito territoriale di loro competenza".

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