Legge
Contributi
Legge 704/1956
Determinazione dei contributi a favore degli Enti autonomi "Biennale" di Venezia, "Triennale" di Milano e "Quadriennale" di Roma.
Riferimento normativo
LEGGE 28 giugno 1956, n. 704
Testo normativo
LEGGE n. 704/1956
# LEGGE 28 giugno 1956, n. 704
## Determinazione dei contributi a favore degli Enti autonomi "Biennale"
di Venezia, "Triennale" di Milano e "Quadriennale" di Roma.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 I contributi dello Stato, del comune di Venezia e dell'Amministrazione provinciale di Venezia da erogarsi a favore dell'Ente autonomo "La Biennale di Venezia", Esposizione internazionale d'arte, a norma del regio decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1517 , sono stabiliti per ciascuno degli esercizi finanziari, 1955-56, 1936-57, 1957-58, 1958-59 e 1959-60 come segue: 1) per le spese generali dell'Ente da imputarsi al primo capitolo previsto dall' art. 24 del regio decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1517 : a) contributo dello Stato nella somma annua di lire 20.400.000, da stanziarsi per metà nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione e per metà nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro (rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizi spettacolo, informazioni e proprietà intellettuale); b) contributo del comune di Venezia nella somma annua di lire 3.600.000; 2) per la "Esposizione internazionale di arte figurativa" da imputarsi al secondo capitolo previsto dall' art. 24 del regio decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1517 : a) contributo dello Stato da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione nella somma annua di L. 20.000.000; b) contributo del comune di Venezia nella somma annua di lire 27.000.000; c) contributo dell'Amministrazione provinciale di Venezia nella somma annua di lire 4.000.000; 3) per la "Mostra internazionale d'arte cinematografica" da imputarsi al terzo capitolo previsto dall' art. 24 del regio decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1517 : a) contributo dello Stato: 1) di lire 10.000.000 annue da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro (rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizi spettacolo, informazioni e proprietà intellettuale); 2) contributi integrativi da prelevarsi dallo speciale fondo a disposizione della Direzione generale dello spettacolo per sovvenzioni a favore di manifestazioni inerenti allo sviluppo del cinema; b) contributo del comune di Venezia nella somma annua di lire 800.000; 4) per le "Manifestazioni" d'arte drammatica e musicale" da imputarsi al quarto capitolo previsto dall' art. 24 del regio decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1517 : a) contributo dello Stato da stanziarsi nello stato di previsione della spesa dei Ministero del tesoro (rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizi spettacolo, informazioni e proprietà intellettuale) della somma annua di L. 22.500.000; b) contributo del comune di Venezia nella somma annua di L. 15.000.000 da prelevarsi sui proventi derivanti dall'applicazione degli speciali provvedimenti, autorizzati in virtù del regio decreto-legge 16 luglio 1936, n. 1404 , convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 62 .
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