Legge Contributi

Legge 704/1956

Determinazione dei contributi a favore degli Enti autonomi "Biennale" di Venezia, "Triennale" di Milano e "Quadriennale" di Roma.

Pubblicato: 23/07/1956 In vigore dal: 28/06/1956 Documento ufficiale

Quali sono i contributi statali, comunali e provinciali stanziati per la Biennale di Venezia, la Triennale di Milano e la Quadriennale di Roma secondo la Legge 704/1956?

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La Legge 704/1956 stabilisce i finanziamenti pubblici destinati a tre importanti enti autonomi di promozione artistica e culturale italiana per il quinquennio 1955-1960. La norma riguarda specificamente la Biennale di Venezia, la Triennale di Milano e la Quadriennale di Roma, prevedendo contributi annuali da parte dello Stato, dei comuni e dell'amministrazione provinciale competente. Per la Biennale di Venezia, il testo articola i finanziamenti in quattro capitoli di spesa: spese generali dell'ente, esposizione internazionale di arte figurativa, mostra internazionale d'arte cinematografica, e manifestazioni di arte drammatica e musicale. Lo Stato eroga contributi attraverso il Ministero della Pubblica Istruzione e il Ministero del Tesoro (Presidenza del Consiglio - Servizi spettacolo), mentre il Comune di Venezia e l'Amministrazione provinciale forniscono quote aggiuntive. La legge rappresenta un intervento di finanziamento strutturale per garantire la continuità operativa di queste istituzioni culturali di rilevanza internazionale, con stanziamenti differenziati per ciascuna attività artistica svolta.

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Riferimento normativo

LEGGE 28 giugno 1956, n. 704

Testo normativo

LEGGE n. 704/1956 # LEGGE 28 giugno 1956, n. 704 ## Determinazione dei contributi a favore degli Enti autonomi "Biennale" di Venezia, "Triennale" di Milano e "Quadriennale" di Roma. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 I contributi dello Stato, del comune di Venezia e dell'Amministrazione provinciale di Venezia da erogarsi a favore dell'Ente autonomo "La Biennale di Venezia", Esposizione internazionale d'arte, a norma del regio decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1517 , sono stabiliti per ciascuno degli esercizi finanziari, 1955-56, 1936-57, 1957-58, 1958-59 e 1959-60 come segue: 1) per le spese generali dell'Ente da imputarsi al primo capitolo previsto dall' art. 24 del regio decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1517 : a) contributo dello Stato nella somma annua di lire 20.400.000, da stanziarsi per metà nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione e per metà nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro (rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizi spettacolo, informazioni e proprietà intellettuale); b) contributo del comune di Venezia nella somma annua di lire 3.600.000; 2) per la "Esposizione internazionale di arte figurativa" da imputarsi al secondo capitolo previsto dall' art. 24 del regio decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1517 : a) contributo dello Stato da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione nella somma annua di L. 20.000.000; b) contributo del comune di Venezia nella somma annua di lire 27.000.000; c) contributo dell'Amministrazione provinciale di Venezia nella somma annua di lire 4.000.000; 3) per la "Mostra internazionale d'arte cinematografica" da imputarsi al terzo capitolo previsto dall' art. 24 del regio decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1517 : a) contributo dello Stato: 1) di lire 10.000.000 annue da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro (rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizi spettacolo, informazioni e proprietà intellettuale); 2) contributi integrativi da prelevarsi dallo speciale fondo a disposizione della Direzione generale dello spettacolo per sovvenzioni a favore di manifestazioni inerenti allo sviluppo del cinema; b) contributo del comune di Venezia nella somma annua di lire 800.000; 4) per le "Manifestazioni" d'arte drammatica e musicale" da imputarsi al quarto capitolo previsto dall' art. 24 del regio decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1517 : a) contributo dello Stato da stanziarsi nello stato di previsione della spesa dei Ministero del tesoro (rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizi spettacolo, informazioni e proprietà intellettuale) della somma annua di L. 22.500.000; b) contributo del comune di Venezia nella somma annua di L. 15.000.000 da prelevarsi sui proventi derivanti dall'applicazione degli speciali provvedimenti, autorizzati in virtù del regio decreto-legge 16 luglio 1936, n. 1404 , convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 62 .

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La Legge 704/1956 disciplina i contributi pubblici a enti autonomi culturali, interessando bilanci dello Stato, comuni e province in materia di finanziamenti per manifestazioni artistiche e spettacolo. Commercialisti e amministratori pubblici la consultano per la gestione dei capitoli di bilancio destinati a cultura, arte e spettacolo, nonché per la tracciabilità dei fondi pubblici erogati a enti strumentali.

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