Quali contributi pubblici sono stati stanziati a favore dell'Istituto per gli affari internazionali con la Legge 709/1974?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 709/1974 rappresenta un provvedimento di finanziamento pubblico diretto all'Istituto per gli affari internazionali (IAI), un ente con sede a Roma. La norma autorizza la concessione di contributi economici per sostenere le attività dell'istituto nel periodo 1974-1977. Nello specifico, per l'anno finanziario 1974 viene stanziato un contributo di 30 milioni di lire, mentre per ciascuno degli anni 1975, 1976 e 1977 viene previsto un contributo di 45 milioni di lire. Si tratta di un finanziamento ordinario destinato a un ente di ricerca e studi nel settore delle relazioni internazionali. Questo tipo di legge rientra nella categoria dei provvedimenti di bilancio e rappresenta un impegno dello Stato nel sostenere istituzioni dedicate all'analisi delle politiche internazionali. Per i professionisti che operano in ambito amministrativo e contabile, è rilevante comprendere come tali contributi pubblici vengono contabilizzati e rendicontati secondo le normative sulla trasparenza della spesa pubblica.
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Riferimento normativo
LEGGE 24 dicembre 1974, n. 709
Testo normativo
LEGGE n. 709/1974
# LEGGE 24 dicembre 1974, n. 709
## Contributo all'istituto per gli affari internazionali, con sede in
Roma.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 È autorizzata a favore dell'Istituto per gli affari internazionali (IAI), con sede in Roma, la concessione di un contributo di L. 30.000.000 per l'anno finanziario 1974 e di L. 45.000.000 per ciascuno degli anni finanziari 1975, 1976 e 1977.
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La Legge 709/1974 disciplina i contributi pubblici e i finanziamenti ordinari a favore di enti di ricerca e istituzioni culturali. Commercialisti e consulenti amministrativi consultano questo tipo di normativa per questioni relative a bilancio dello Stato, stanziamenti pubblici, rendicontazione di fondi pubblici e tracciabilità della spesa per enti beneficiari di contributi governativi.
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