Proroga dei contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni ed integrazioni, per il finanziamento dei programmi di edilizia residenziale pubblica.
Cosa stabilisce il Decreto-Legge 71/1973 riguardo ai contributi per l'edilizia residenziale pubblica?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 71/1973 proroga per quattro mesi, a partire dal 1° aprile 1973, l'obbligo di versamento dei contributi destinati alla "Gestione case per lavoratori", originariamente disciplinati dalla legge 60/1963. Questa proroga era necessaria per evitare l'interruzione del flusso di finanziamenti destinati ai programmi di edilizia residenziale pubblica, garantendo continuità nel reperimento delle risorse. I contributi dovevano essere versati secondo le stesse misure e modalità previste dalla normativa precedente, senza modifiche sostanziali alle aliquote o alle procedure di versamento. La norma riguardava principalmente i datori di lavoro e i lavoratori obbligati al versamento dei contributi previdenziali presso la Gestione case, un istituto dedicato al finanziamento della costruzione di abitazioni per i lavoratori dipendenti.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 9 aprile 1973, n. 71
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 71/1973
# DECRETO-LEGGE 9 aprile 1973, n. 71
## Proroga dei contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60,
e successive modificazioni ed integrazioni, per il finanziamento dei
programmi di edilizia residenziale pubblica.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 77, comma secondo, della Costituzione ; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare per quattro mesi l'obbligo del versamento dei contributi dovuti alla Gestione case per lavoratori ai sensi dell' art. 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60 , allo scopo di evitare, a partire dal 1° aprile 1973, l'interruzione del gettito contributivo destinato al finanziamento dei programmi di edilizia residenziale pubblica; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro e per i lavori pubblici: Decreta: Art. 1 Articolo unico I contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, numero 60 e successive modificazioni ed integrazioni, sono versati, per un ulteriore periodo di quattro mesi, a decorrere dal 1° aprile 1973 nelle misure e secondo le modalità previste dalle leggi stesse concernenti il finanziamento dei programmi di edilizia residenziale pubblica. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 9 aprile 1973 LEONE ANDREOTTI - COPPO - TAVIANI - MALAGODI - GULLOTTI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1973 Atti di Governo, registro n. 237, foglio n. 65. - VALENTINI
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Legge 71/1973 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Il Decreto-Legge 71/1973 disciplina la proroga dei contributi previdenziali per l'edilizia residenziale pubblica, riferendosi alla Gestione case per lavoratori e al finanziamento dei programmi abitativi. Commercialisti e consulenti del lavoro consultano questa normativa per verificare gli obblighi di versamento contributivo, le modalità di calcolo e gli adempimenti amministrativi relativi ai contributi destinati all'edilizia sociale e alla previdenza complementare nel settore abitativo.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics, Microsoft Clarity) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.