Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 573, recante disposizioni urgenti concernenti il differimento dei termini di cui all'articolo 1, commi 1 e 3, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, relativi alla determinazione dei diritti aeroportuali.
Cosa stabilisce la Legge 71/1996 in merito ai diritti aeroportuali?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 71/1996 è una legge di conversione che trasforma in legge ordinaria il decreto-legge 573/1995, il quale conteneva disposizioni urgenti relative al differimento dei termini per la determinazione dei diritti aeroportuali. In pratica, la legge riguarda gli aeroporti italiani e la gestione amministrativa dei diritti che gli enti aeroportuali devono determinare e riscuotere. La normativa interviene specificamente sui termini previsti dal decreto-legge 251/1995, prorogandoli per consentire alle autorità competenti di completare i procedimenti di determinazione di tali diritti senza rispettare le scadenze originariamente fissate. Aspetto rilevante è che la legge, pubblicata il 16 febbraio 1996, ha efficacia dal giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, e salva tutti gli atti e i provvedimenti già adottati sulla base del precedente decreto-legge 457/1995, garantendo la continuità dei rapporti giuridici già sorti.
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Riferimento normativo
LEGGE 16 febbraio 1996, n. 71
Testo normativo
LEGGE n. 71/1996
# LEGGE 16 febbraio 1996, n. 71
## Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23
dicembre 1995, n. 573, recante disposizioni urgenti concernenti il
differimento dei termini di cui all'articolo 1, commi 1 e 3, del
decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, relativi alla determinazione dei
diritti aeroportuali.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. Il decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 573 , recante disposizioni urgenti concernenti il differimento dei termini di cui all' articolo 1, commi 1 e 3, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351 , relativi alla determinazione dei diritti aeroportuali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 3 novembre 1995, n. 457 . La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 16 febbraio 1996 SCALFARO DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri CARAVALE, Ministro dei trasporti e della navigazione Visto, il Guardasigilli: CAIANIELLO AVVERTENZA: Il decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 573 , è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 1 del 2 gennaio 1996. A norma dell' art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 15.
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La Legge 71/1996 rappresenta un intervento normativo sui diritti aeroportuali e sulla loro determinazione amministrativa, disciplinando i termini procedurali per gli enti gestori degli aeroporti. Commercialisti e consulenti che operano nel settore dei trasporti e della navigazione la consultano per comprendere la disciplina dei diritti aeroportuali, le proroghe dei termini amministrativi e la validità degli atti già compiuti. La normativa è rilevante anche per società di gestione aeroportuale e operatori del settore aviazione civile che devono conformarsi alle disposizioni sulla determinazione e riscossione dei diritti.
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