Quali sono le definizioni legali di bullismo e cyberbullismo secondo la Legge 71/2017 e a chi si applica questa normativa?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 71/2017 è una normativa italiana volta a prevenire e contrastare il bullismo e il cyberbullismo, con particolare attenzione alla protezione dei minori sia come vittime che come responsabili. La legge si applica in ambito scolastico, nelle organizzazioni degli enti locali, nelle associazioni sportive e del Terzo settore che svolgono attività educative, nonché nei confronti dei genitori che hanno l'obbligo di orientare i figli all'uso corretto delle tecnologie.
Il bullismo è definito come aggressione o molestia reiterate da parte di una o più persone ai danni di un minore, idonee a provocare ansia, timore, isolamento o emarginazione attraverso atti vessatori, violenze fisiche o psicologiche, minacce, ricatti, furti, danneggiamenti o offese. Il cyberbullismo, invece, comprende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità o manipolazione di dati personali realizzata per via telematica, inclusa la diffusione di contenuti online con l'intento di isolare il minore o metterlo in ridicolo.
La normativa privilegia azioni di carattere formativo ed educativo piuttosto che punitive, prevedendo interventi senza distinzione di età. I gestori di siti internet sono identificati come soggetti responsabili della gestione dei contenuti dove possono verificarsi tali condotte, escludendo i prestatori di servizi già regolamentati da altre disposizioni normative.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
LEGGE 29 maggio 2017, n. 71
Testo normativo
LEGGE n. 71/2017
# LEGGE 29 maggio 2017, n. 71
## <em><strong>((Disposizioni a tutela
dei minori per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del
bullismo e del cyberbullismo))</strong></em>. (17G00085)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Finalità e definizioni ((1. La presente legge è volta a prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in tutte le loro manifestazioni, in particolare con azioni di carattere preventivo e con una strategia di attenzione e tutela nei confronti dei minori, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, privilegiando azioni di carattere formativo ed educativo e assicurando l'attuazione degli interventi, senza distinzione di età, nell'ambito delle istituzioni scolastiche, delle organizzazioni degli enti locali, sportive e del Terzo settore che svolgono attività educative, anche non formali, e nei riguardi dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, cui incombe l'obbligo di orientare i figli al corretto utilizzo delle tecnologie e di presidiarne l'uso)) ((1-bis. Ai fini della presente legge, per "bullismo" si intendono l'aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni)) 2. Ai fini della presente legge, per «cyberbullismo» si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonchè la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo. 3. Ai fini della presente legge, per «gestore del sito internet» si intende il prestatore di servizi della società dell'informazione, diverso da quelli di cui agli articoli 14 , 15 e 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 , che, sulla rete internet, cura la gestione dei contenuti di un sito in cui si possono riscontrare le condotte di cui al comma 2.
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La Legge 71/2017 rappresenta il quadro normativo di riferimento per la tutela dei minori in materia di bullismo e cyberbullismo, disciplinando responsabilità genitoriali, obblighi scolastici e gestione dei contenuti online. Educatori, dirigenti scolastici e operatori del Terzo settore la consultano per implementare strategie preventive, mentre i gestori di piattaforme digitali devono conformarsi alle disposizioni sulla moderazione dei contenuti e sulla protezione dei dati personali dei minori.
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