Legge Contributi

Legge 713/1956

Aumento dello stanziamento dei fondi di cui all'ultimo comma dell'art. 7-bis del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, sulle imprese industriali danneggiate o distrutte a seguito di pubbliche calamita', convertito nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, gia' aumentato con la legge 15 maggio 1954, n. 234.

Pubblicato: 24/07/1956 In vigore dal: 22/06/1956 Documento ufficiale

Qual è l'importo finale dello stanziamento per le imprese industriali danneggiate da calamità pubbliche secondo la Legge 713/1956?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 713/1956 riguarda i fondi destinati al sostegno delle imprese industriali che hanno subito danni o distruzioni a causa di calamità pubbliche. Questo stanziamento era stato originariamente previsto dal decreto-legge del 1951 e successivamente convertito in legge nel 1952. La norma si applica alle aziende industriali che hanno subito perdite patrimoniali significative per eventi di pubblica calamità, rappresentando una forma di intervento straordinario dello Stato per la ricostruzione economica. Con questa legge del 1956, l'importo complessivo dei fondi disponibili viene incrementato ulteriormente, passando da 900 milioni di lire a 980 milioni di lire, aumentando così le risorse destinate al ristoro dei danni. L'aumento rappresenta un riconoscimento dell'insufficienza dei precedenti stanziamenti e della necessità di maggiori risorse per coprire i danni subiti dalle imprese colpite da eventi calamitosi.

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Riferimento normativo

LEGGE 22 giugno 1956, n. 713

Testo normativo

LEGGE n. 713/1956 # LEGGE 22 giugno 1956, n. 713 ## Aumento dello stanziamento dei fondi di cui all'ultimo comma dell'art. 7-bis del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, sulle imprese industriali danneggiate o distrutte a seguito di pubbliche calamita', convertito nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, gia' aumentato con la legge 15 maggio 1954, n. 234. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la presente legge: Art. 1 Lo stanziamento di lire 750.000.000 di cui all'ultimo comma dell' art. 7-bis dei decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334 , convertito con integrazioni e modifiche nella legge 13 febbraio 1952, n. 50 , ed elevato a lire 900.000.000 con l' art. 1 della legge 15 maggio 1954, n. 234 , è ulteriormente aumentato a lire 980.000.000.

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La Legge 713/1956 disciplina gli stanziamenti per imprese danneggiate da calamità pubbliche, rientrando nella categoria degli aiuti di Stato e degli interventi straordinari per sinistri. Commercialisti e consulenti aziendali la consultano per questioni relative a indennizzi, ricostruzioni post-calamità, fondi pubblici per danni patrimoniali e agevolazioni fiscali connesse a eventi calamitosi.

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