Stanziamento di fondi per i finanziamenti a favore delle piccole e medie industrie, dell'artigianato, del commercio, dell'esportazione e della cooperazione.
Quali sono gli stanziamenti e le proroghe previsti dalla Legge 713/1974 per i finanziamenti alle piccole e medie imprese?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 713/1974 è una norma di carattere finanziario che promuove lo sviluppo economico attraverso finanziamenti agevolati destinati a piccole e medie industrie, artigianato, commercio, esportazione e cooperative. La legge proroga i termini per la presentazione delle domande di finanziamento al 31 gennaio 1975 e per la stipulazione dei contratti al 31 dicembre 1975, dando così più tempo alle imprese per accedere ai fondi disponibili. Lo stanziamento viene significativamente aumentato: 75 miliardi di lire per il 1975, 110 miliardi annui dal 1976 al 1980, 80 miliardi dal 1981 al 1983, e 50 miliardi dal 1984 al 1989. Un aspetto rilevante è la flessibilità gestionale: le somme non impegnate in un anno possono essere utilizzate negli anni successivi, evitando sprechi di risorse pubbliche. Inoltre, la norma prevede una riserva prioritaria per le imprese del Mezzogiorno, ma consente al CIPE di destinare i fondi eccedenti alle imprese del Centro-Nord qualora le domande meridionali non esaurissero completamente la quota loro assegnata.
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Riferimento normativo
LEGGE 24 dicembre 1974, n. 713
Testo normativo
LEGGE n. 713/1974
# LEGGE 24 dicembre 1974, n. 713
## Stanziamento di fondi per i finanziamenti a favore delle piccole e
medie industrie, dell'artigianato, del commercio, dell'esportazione e
della cooperazione.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 I termini di cui al quarto comma dell'articolo 2 della legge 30 luglio 1959, n. 623 , prorogati da ultimo con l' articolo 41 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745 , convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034 , sono ulteriormente prorogati al 31 gennaio 1975 per la presentazione delle domande di finanziamento e al 31 dicembre 1975 per la stipulazione dei relativi contratti. ((Lo stanziamento previsto dall' articolo 9, primo comma, della legge 30 luglio 1959, n. 623 , e successive modificazioni ed integrazioni, è ulteriormente aumentato di lire 75 miliardi per l'anno 1975; di lire 110 miliardi per ciascuno degli anni dal 1976 al 1980, di lire 80 miliardi per ciascuno degli anni dal 1981 al 1983 e di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni dal 1984 al 1989)) . Le somme non impegnate nei singoli anni potranno essere utilizzate negli anni successivi. Qualora le domande di finanziamento regolarmente presentate da imprese del Mezzogiorno nel termine previsto nel primo comma non esaurissero, anche se integralmente accolte, la riserva di cui all' articolo 6, lettera a), della legge 30 luglio 1959, n. 623 , modificata dall' articolo 9 della legge 25 luglio 1961, n. 649 , la quota eccedente può essere utilizzata, previo parere del CIPE, per domande di finanziamento presentate da imprese del Centro-Nord.
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La Legge 713/1974 è il riferimento normativo per finanziamenti agevolati a PMI, artigianato e cooperazione, disciplinando stanziamenti pubblici e proroghe procedurali. Commercialisti e consulenti aziendali la consultano per accesso al credito agevolato, incentivi territoriali per il Mezzogiorno e gestione dei fondi comunitari destinati allo sviluppo economico regionale.
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