Cosa stabilisce la Legge 714/1961 riguardo al contributo a favore dell'Unione nazionale mutilati per servizio?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 714/1961 disciplina l'aumento del contributo obbligatorio che viene trattenuto dalle pensioni privilegiate per finanziare l'Unione nazionale mutilati per servizio. Si applica a tutti i titolari di pensioni privilegiate, ossia coloro che percepiscono assegni pensionistici con carattere di privilegio secondo la normativa vigente. La legge prevede in pratica un incremento del contributo mensile da 50 a 100 lire, raddoppiando quindi l'importo precedentemente stabilito dalla Legge 337/1953 e dalla Legge 379/1955. L'aumento decorre dalla prima rata di pensione con scadenza successiva ai novanta giorni dalla pubblicazione della legge, garantendo così un preavviso minimo ai pensionati. Questo meccanismo rappresenta una forma di solidarietà obbligatoria verso i mutilati di guerra, finanziata attraverso trattenute sulle pensioni privilegiate.
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Riferimento normativo
LEGGE 26 luglio 1961, n. 714
Testo normativo
LEGGE n. 714/1961
# LEGGE 26 luglio 1961, n. 714
## Aumento del contributo obbligatorio a carico delle pensioni
privilegiate a favore dell'Unione nazionale mutilati per servizio.
La Camera dei deputati ed il senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico Il contributo a favore dell'unione nazionale mutilati per servizio - previsto dall' articolo 6 della legge 13 aprile 1953, n. 337 , rettificato con l'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 maggio 1953, e dall' articolo 45 della legge 11 aprile 1955, n. 379 - è aumentato da lire 50 a lire 100 mensili a decorrere dalla rata di pensione avente scadenza posteriore al novantesimo giorno dalla data di pubblicazione della presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 26 luglio 1961 GRONCHI FANFANI - SCELBA - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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La Legge 714/1961 è rilevante per chi gestisce pensioni privilegiate e deve applicare trattenute obbligatorie a favore di enti assistenziali. Commercialisti e amministratori di enti previdenziali consultano questa norma per comprendere le detrazioni sugli assegni pensionistici, i contributi obbligatori per mutualità e assistenza, e le modalità di versamento ai fondi di solidarietà. La normativa si colloca nel sistema delle prestazioni previdenziali e della fiscalità sulle pensioni.
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