Legge Non_Fiscale

Legge 73/2012

Disposizioni urgenti in materia di qualificazione delle imprese e di garanzia globale di esecuzione. (12G0095)

Pubblicato: 07/06/2012 In vigore dal: 06/06/2012 Documento ufficiale

Quali sono le principali disposizioni del Decreto-Legge 73/2012 in materia di qualificazione delle imprese e garanzia di esecuzione nei contratti pubblici di lavori?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 73/2012 interviene sulla qualificazione delle imprese per la partecipazione a gare di appalti pubblici di lavori, affrontando le difficoltà sorte dalla riemissione massiccia di certificati di esecuzione dei lavori in seguito all'entrata in vigore del DPR 207/2010. La norma prolunga i termini previsti per la qualificazione: estende di 180 giorni i termini ordinari e di un anno il termine per l'operatività del sistema di garanzia globale di esecuzione, consentendo così alle imprese di completare le procedure di riqualificazione senza essere escluse dalle gare. Il decreto modifica l'articolo 357 del DPR 207/2010 stabilendo regole di transizione tra le vecchie categorie di qualificazione (secondo il DPR 34/2000) e le nuove categorie, permettendo alle attestazioni precedenti di mantenere validità fino alla scadenza naturale e consentendo la riemissione parziale dei certificati di esecuzione per specifiche lavorazioni. Inoltre, fino al 31 dicembre 2012 (successivamente prorogato al 30 giugno 2014), aumenta dal 25% al 50% le percentuali di cui all'articolo 77, comma 6 del DPR 207/2010, facilitando ulteriormente l'accesso alle procedure di affidamento per gli operatori economici in fase di transizione normativa.

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Riferimento normativo

DECRETO-LEGGE 6 giugno 2012, n. 73

Testo normativo

DECRETO-LEGGE n. 73/2012 # DECRETO-LEGGE 6 giugno 2012, n. 73 ## Disposizioni urgenti in materia di qualificazione delle imprese e di garanzia globale di esecuzione. (12G0095) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte ad evitare che sia limitata la partecipazione degli operatori economici alle procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori per le difficoltà di qualificazione connesse alla riemissione di un elevato numero di certificati di esecuzione dei lavori, in considerazione della piena operatività, a decorrere dall' 8 giugno 2012, delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 ; Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per introdurre una proroga di un anno per l'operatività del sistema di garanzia globale di esecuzione, al fine di consentire la prosecuzione dell'attività di affidamento delle grandi opere; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 giugno 2012; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 1. I termini previsti dall' articolo 357, commi 15 , 16 , 17 , 22 , 24 e 25, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 , sono prorogati di centottanta giorni. 2. I termini previsti dall' articolo 357, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 , sono prorogati di un anno. 3. All' articolo 357 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 12 è sostituito dal seguente: "12. Le attestazioni rilasciate nella vigenza del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000 nelle categorie non modificate dal presente regolamento hanno validità fino alla naturale scadenza prevista per ciascuna di esse; gli importi ivi contenuti, dal cinquecentoquarantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, si intendono sostituiti dai valori riportati all'articolo 61, commi 4 e 5. Cessano di avere validità a decorrere dal cinquecentoquarantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento le attestazioni relative alla categoria OG 11 di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000 , nonchè le attestazioni relative alle categorie OS 7, OS 8, OS 12, OS 18, OS 21, di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000 , e alla categoria OS 2, individuata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000 e rilasciata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 3 agosto 2000, n. 294, e successive modificazioni, relative a imprese che hanno ottenuto, a seguito della riemissione dei certificati di esecuzione dei lavori ai sensi del comma 14-bis, l'attestazione nelle corrispondenti categorie modificate dal presente regolamento."; b) dopo il comma 12-bis è inserito il seguente: "12-ter. Le attestazioni relative alle categorie OS 12, OS 18 e OS 21, di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000 , e alla categoria OS 2, individuata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000 e rilasciata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 3 agosto 2000, n. 294, e successive modificazioni, rilasciate nella vigenza del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000 , possono essere utilizzate, fino alla naturale scadenza prevista per ciascuna di esse, ai fini della partecipazione alle gare in cui è richiesta la qualificazione rispettivamente nelle categorie OS 12-A, OS 18-A, OS 21 e OS 2-A di cui all'allegato A del presente regolamento. Le attestazioni relative alle categorie OS 7 e OS 8 di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000 , rilasciate nella vigenza del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000 , possono essere utilizzate, fino alla naturale scadenza prevista per ciascuna di esse, ai fini della partecipazione alle gare in cui è richiesta la qualificazione nella categoria OS 7 di cui all'allegato A del presente regolamento. Gli importi contenuti nelle attestazioni di cui al presente comma, dal cinquecentoquarantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, si intendono sostituiti dai valori riportati all'articolo 61, commi 4 e 5."; c) il comma 14 è sostituito dai seguenti: "14. Ai fini della qualificazione nelle categorie OG 10 e OS 35, di cui all'allegato A del presente regolamento, le stazioni appaltanti, su richiesta dell'impresa interessata o della SOA attestante, provvedono a emettere nuovamente i certificati di esecuzione dei lavori relativi rispettivamente alla categoria OG 3 ovvero alle categorie OG 3, OG 6, OS 21, di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000 , laddove relativi a lavorazioni anche ricomprese rispettivamente nelle categorie OG 10 e OS 35 di cui all'allegato A del presente regolamento, secondo l'allegato B.1 del presente regolamento, indicando, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, la quota parte attribuita a ciascuna delle categorie individuate nel medesimo allegato A del presente regolamento, fermo restando quanto previsto all'articolo 83, comma 5. Il riferimento all'allegato B, contenuto negli articoli 83, commi 3 e 4, 85, comma 2, e 86, comma 1, si intende sostituito con il riferimento all'allegato B.1. 14-bis. I certificati di esecuzione dei lavori relativi alla categoria OG 11 di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000 sono utilizzabili ai fini della qualificazione nella categoria OG 11 di cui all'allegato A del presente regolamento, attribuendo, in via convenzionale, l'importo delle lavorazioni eseguite secondo le percentuali di seguito indicate: categoria OS 3: 20 per cento; categoria OS 28: 40 per cento; categoria OS 30: 40 per cento. I certificati di esecuzione dei lavori relativi alle categorie OS 12, OS 18 e OS 21, di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000 , e alla categoria OS 2, individuata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000 e rilasciata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 3 agosto 2000, n. 294, e successive modificazioni, sono utilizzabili ai fini della qualificazione, rispettivamente, nelle categorie OS 12-A, OS 18-A, OS 21 e OS 2-A di cui all'allegato A del presente regolamento. Su richiesta dell'impresa interessata: i certificati di esecuzione dei lavori relativi alla categoria OS 12, in tutto o in parte riferiti alle barriere paramassi, fermaneve e simili, sono riemessi dalle stazioni appaltanti nella categoria OS 12-B di cui all'allegato A del presente regolamento per la corrispondente quota eseguita e nella categoria OS 12-A per la rimanente quota, ove presente; i certificati di esecuzione dei lavori relativi alla categoria OS 18, in tutto o in parte riferiti ai componenti per facciate continue, sono riemessi dalle stazioni appaltanti nella categoria OS 18-B di cui all'allegato A del presente regolamento per la corrispondente quota eseguita e nella categoria OS 18-A per la rimanente quota, ove presente; i certificati di esecuzione dei lavori, relativi alla categoria OS 21, in tutto o in parte riferiti all'esecuzione di indagini geognostiche, sono riemessi nella categoria OS 20-B di cui all'allegato A del presente regolamento per la corrispondente quota eseguita e nella categoria OS 21 per la rimanente quota, ove presente; i certificati di esecuzione dei lavori relativi alla categoria OS 2, in tutto o in parte riferiti ai beni culturali mobili di interesse archivistico e librario, sono riemessi nella categoria OS 2-B di cui all'allegato A del presente regolamento per la corrispondente quota eseguita e nella categoria OS 2-A per la rimanente quota, ove presente. I certificati di esecuzione dei lavori relativi alle categorie OS 7 e OS 8 di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000 , sono utilizzabili ai fini della qualificazione nella categoria OS 7 di cui all'allegato A del presente regolamento. Su richiesta dell'impresa interessata, i certificati di esecuzione dei lavori relativi alle categorie OS 7 e OS 8, riferiti alle opere di impermeabilizzazione, sono riemessi dalle stazioni appaltanti nella categoria OS 8 di cui all'allegato A del presente regolamento per la corrispondente quota eseguita e nella categoria OS 7 per la rimanente quota. La riemissione dei certificati di esecuzione dei lavori ai sensi del presente comma è effettuata secondo l'allegato B.1 del presente regolamento, indicando, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, la quota parte attribuita a ciascuna delle categorie individuate nell'allegato A del presente regolamento, fermo restando quanto previsto all'articolo 83, comma 5. Il riferimento all'allegato B, contenuto negli articoli 83, commi 3 e 4, 85, comma 2, e 86, comma 1, si intende sostituito con il riferimento all'allegato B.1."; d) dopo il comma 21 è inserito il seguente: "21-bis. In relazione all'articolo 77, comma 6, fino al 31 dicembre 2012, le percentuali ivi indicate, pari al venticinque per cento, sono aumentate al cinquanta per cento". (2) ((3)) 3-bis. Resta ferma la validità dei certificati di esecuzione dei lavori, con le percentuali corrispondenti alle categorie di lavorazioni ivi indicate, già riemessi, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell' articolo 357, comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 , nella formulazione vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. ------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 , convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 , ha disposto (con l'art. 33-quinquies, comma 1) che "Il termine di cui all' articolo 1, comma 3, lettera d), del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 73 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2012, n. 119 , è prorogato al 31 dicembre 2013". ------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 , convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 , come modificato dal D.L. 30 dicembre 2013, n. 150 , convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2014, n. 15 , ha disposto (con l'art. 33-quinquies, comma 1) che "Il termine di cui all' articolo 1, comma 3, lettera d), del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 73 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2012, n. 119 , è prorogato al 30 giugno 2014".

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Il Decreto-Legge 73/2012 è il riferimento normativo per qualificazione delle imprese, certificati di esecuzione dei lavori e garanzia globale di esecuzione nei contratti pubblici. Professionisti del settore appalti, stazioni appaltanti e imprese di costruzione lo consultano per comprendere le categorie di lavorazione (OG, OS), la riemissione dei certificati secondo l'allegato B.1, e le transizioni tra il vecchio sistema (DPR 34/2000) e il nuovo (DPR 207/2010), nonché per le proroghe dei termini di qualificazione e le percentuali di attribuzione delle lavorazioni.

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