Legge Contributi

Legge 747/1952

Norme per la riscossione dei contributi dovuti all'E.N.P.A.S. dalle Amministrazioni statali per la gestione assistenziale sanitaria.

Pubblicato: 10/07/1952 In vigore dal: 20/06/1952 Documento ufficiale

Come funziona il versamento dei contributi all'ENPAS da parte delle Amministrazioni statali secondo la Legge 747/1952?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 747/1952 disciplina le modalità di riscossione dei contributi dovuti all'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per i dipendenti Statali (ENPAS), specificamente per due gestioni: l'assistenza sanitaria e le indennità agli stipendiati. La norma si applica a tutte le Amministrazioni centrali dello Stato, alle Aziende autonome statali e agli Enti il cui personale sia assistito dall'ENPAS, per tutti i dipendenti sia degli uffici centrali che periferici.

Il versamento avviene direttamente dalle ragionerie centrali di ogni Amministrazione mediante due rate annuali (luglio e gennaio), ciascuna pari al 50% dell'importo complessivo calcolato sugli interi stanziamenti di stipendi e retribuzioni soggette a contribuzione. I pagamenti sono effettuati tramite mandati diretti sulla Tesoreria centrale, con accreditamento su conti correnti infruttiferi intestati rispettivamente all'EPAS e all'ENPAS.

Per i capitoli di bilancio che comprendono anche emolumenti non assoggettabili a contribuzione, le ragionerie centrali determinano la quota imponibile utilizzando criteri semplificativi basati su valutazione media dello stanziamento complessivo. L'ENPAS effettua i prelevamenti dai conti correnti secondo le proprie necessità di cassa, garantendo così una gestione flessibile della liquidità.

Questo sistema rappresenta un meccanismo di anticipazione contributiva che consente all'ENPAS di disporre delle risorse necessarie per la gestione assistenziale, mentre le Amministrazioni statali rispettano obblighi di versamento regolari e prevedibili nel corso dell'esercizio finanziario.

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Riferimento normativo

LEGGE 20 giugno 1952, n. 747

Testo normativo

LEGGE n. 747/1952 # LEGGE 20 giugno 1952, n. 747 ## Norme per la riscossione dei contributi dovuti all'E.N.P.A.S. dalle Amministrazioni statali per la gestione assistenziale sanitaria. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 I contributi dovuti all'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per i dipendenti Statali in base all' art. 19 della legge 21 novembre 1945, n. 722 , per la "Gestione assistenza sanitaria" ed in base all' art. 15 della legge 19 gennaio 1942, n. 22 , per la "Gestione indennità ed assegni ai salariati" successivamente modificate dal decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 147 , sono corrisposti all'Ente stesso direttamente dalle Amministrazioni centrali dello Stato e dalle Aziende autonome statali, per tutti i dipendenti uffici centrali e periferici. A tal fine, le ragionerie centrali e gli altri uffici ad esse corrispondenti, provvederanno all'anticipato versamento da effettuarsi entro due rate in luglio ed in gennaio di ogni esercizio finanziario, ciascuna, rispettivamente, del 50 per cento dell'importo complessivo dei contributi, computati sugli interi stanziamenti degli stipendi e delle retribuzioni comunque denominate soggette ai contributi stessi, mediante emissione di mandati diretti sulla Tesoreria centrale da estinguersi con accreditamento a favore di conti correnti infruttiferi presso la predetta Tesoreria intestati rispettivamente, all'E.P.A.S. - Gestione assistenza sanitaria - ed all'E.N.P.A.S. - Gestione indennità ed assegni ai salariati. Per quei capitoli comprensivi anche di emolumenti e di altre spese comunque non assoggettabili ai contributi di cui al primo comma, la quota di stanziamento imponibile sarà determinata dalle ragionerie centrali presso le singole Amministrazioni con criteri semplificativi in base a valutazione media sull'intero stanziamento. L'E.N.P.A.S. effettuerà i prelevamenti dai conti correnti di cui al secondo comma in relazione alle proprie necessità di cassa. Le norme di cui sopra si applicano anche alle Amministrazioni di Stato con ordinamento autonomo ed alle Amministrazioni ed Enti il cui personale sia comunque assistito dall'E.N.P.A.S. per mezzo delle rispettive gestioni sopra indicate.

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La Legge 747/1952 regola i contributi ENPAS, la previdenza e assistenza dei dipendenti statali, e le modalità di versamento anticipato delle quote contributive. Commercialisti e responsabili di ragionerie centrali la consultano per gestire i versamenti contributivi, i conti correnti presso la Tesoreria centrale, e la determinazione della base imponibile per la contribuzione previdenziale e sanitaria.

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