Cosa stabilisce il Decreto-Legge 75/2019 riguardo alla continuità delle funzioni del Garante per la protezione dei dati personali?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 75/2019 è stato emanato per garantire la continuità operativa del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali durante il periodo di transizione verso la nomina di nuovi componenti. La norma si applica al Presidente e ai membri del Collegio eletti dal Senato e dalla Camera dei deputati nel giugno 2012, consentendo loro di continuare l'esercizio delle funzioni nonostante la scadenza naturale dei loro mandati. Questo provvedimento urgente era necessario per evitare un vuoto istituzionale che avrebbe potuto compromettere le attività di controllo e tutela dei dati personali, funzioni essenziali nel contesto della protezione della privacy secondo il GDPR. La proroga era inizialmente prevista fino all'insediamento del nuovo Collegio, con un termine massimo di sessanta giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza sanitario dichiarato nel gennaio 2020.
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Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 7 agosto 2019, n. 75
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 75/2019
# DECRETO-LEGGE 7 agosto 2019, n. 75
## Misure urgenti per assicurare la continuita' delle funzioni del
Collegio del Garante per la protezione dei dati personali. (19G00087)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione ; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , recante Codice in materia di protezione dei dati personali , recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 , relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE , e, in particolare, l'articolo 153; Visto il decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 , recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 , e, in particolare, l'articolo 47-quater, comma 1; Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 , recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 , relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), e, in particolare, l'articolo 14; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure dirette a scongiurare l'interruzione delle funzioni del Garante per la protezione dei dati personali nelle more del procedimento di nomina dei suoi componenti; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 agosto 2019; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 1. Il Presidente e i componenti del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali, di cui all' articolo 153 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , e successive modificazioni, eletti dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati nelle rispettive sedute del 6 giugno 2012, continuano a esercitare le proprie funzioni ((...)) fino all'insediamento del nuovo Collegio e, comunque, ((entro i sessanta giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020 )) .
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Il Decreto-Legge 75/2019 riguarda la continuità amministrativa del Garante per la protezione dei dati personali, l'organo di controllo previsto dal Codice della Privacy (d.lgs. 196/2003) e dal GDPR (Regolamento UE 2016/679). Aziende e professionisti della privacy consultano questa normativa per comprendere l'autorità competente in materia di trattamento dati, segnalazioni di violazioni e conformità normativa, nonché per questioni relative a reclami, sanzioni amministrative e adeguamento organizzativo alle disposizioni sulla protezione dei dati personali.
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