Proroga dei termini previsti dall'articolo 47 della legge 14 dicembre 1973, n. 829, relativa alla riforma dell'Opera di previdenza a favore del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.
Quali termini sono stati prorogati dalla Legge 792/1977 per l'attuazione della riforma dell'OPAFS?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 792/1977 è una norma di proroga che modifica l'articolo 47 della Legge 829/1973, la quale aveva riformato l'Opera di Previdenza a favore del personale delle Ferrovie dello Stato (OPAFS). La norma riguarda direttamente l'OPAFS e l'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato, estendendo i tempi per l'implementazione della riforma previdenziale. In pratica, il Consiglio di Amministrazione dell'OPAFS ottiene una proroga fino al 31 dicembre 1977 per emanare tutti i provvedimenti necessari all'attuazione della legge di riforma, anziché rispettare i termini originariamente previsti. Inoltre, fino al 31 dicembre 1978, le Ferrovie dello Stato sono autorizzate a fornire personale e mezzi all'OPAFS per le attività istituzionali, versando un contributo al netto delle spese amministrative sostenute. Questo meccanismo consente una transizione graduale verso il nuovo assetto previdenziale, evitando interruzioni nei servizi.
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Riferimento normativo
LEGGE 18 ottobre 1977, n. 792
Testo normativo
LEGGE n. 792/1977
# LEGGE 18 ottobre 1977, n. 792
## Proroga dei termini previsti dall'articolo 47 della legge 14 dicembre
1973, n. 829, relativa alla riforma dell'Opera di previdenza a favore
del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Il primo comma dell'articolo 47 della legge 14 dicembre 1973, n. 829 , è sostituito dal seguente: "Il consiglio di amministrazione dell'OPAFS provvede entro il 31 dicembre 1977 ad emanare i provvedimenti necessari per l'attuazione della presente legge". Il terzo comma dello stesso articolo è sostituito dal seguente: "Fino al 31 dicembre 1978 l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata a fornire prestazioni di personale e l'uso di mezzi a favore dell'OPAFS per lo svolgimento delle attività necessarie al conseguimento dei fini istituzionali dell'OPAFS medesima, alla quale verserà il contributo di cui al punto 3 del primo comma dell'articolo 36, al netto delle spese di amministrazione da essa sostenute".
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La Legge 792/1977 è rilevante per chi opera nel settore previdenziale e delle gestioni speciali INPS, in particolare per la riforma dell'OPAFS e i termini di implementazione normativa. Consulenti aziendali e responsabili delle risorse umane delle Ferrovie dello Stato devono considerare le proroghe sui contributi previdenziali, l'autorizzazione alla fornitura di personale e mezzi, e la gestione delle spese amministrative nel periodo transitorio fino al 1978.
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