Modificazione all'art. 29 del R. decreto 28 marzo 1929, n. 519, relativo all'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni. (030U0793)
Quali modifiche apporta il Regio Decreto 793/1930 all'articolo 29 del Regio Decreto 519/1929 riguardante l'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni?
Spiegato da FiscoAI
Il Regio Decreto 793/1930 introduce una modifica tecnica ma significativa all'articolo 29, comma 5 del Regio Decreto 519/1929, che disciplinava l'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni. La modifica consiste nell'aggiungere due nuove azioni amministrative alle competenze già previste: oltre alla facoltà di "ridurre", l'Istituto poteva ora anche "postergare" e "cancellare". Questa integrazione normativa ampliava gli strumenti di gestione a disposizione dell'ente previdenziale nel trattamento delle posizioni creditizie e delle prestazioni. La disposizione riguardava direttamente l'amministrazione dell'Istituto e i beneficiari dei servizi di previdenza e credito nel settore delle comunicazioni, permettendo una maggiore flessibilità gestionale nelle decisioni relative ai crediti e alle prestazioni erogate. L'intervento normativo riflette l'esigenza di dotare l'ente di strumenti amministrativi più articolati per affrontare situazioni complesse nella gestione del patrimonio e delle obbligazioni previdenziali.
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Riferimento normativo
REGIO DECRETO 19 maggio 1930, n. 793
Testo normativo
REGIO DECRETO n. 793/1930
# REGIO DECRETO 19 maggio 1930, n. 793
## Modificazione all'art. 29 del R. decreto 28 marzo 1929, n. 519,
relativo all'Istituto nazionale di previdenza e credito delle
comunicazioni. (030U0793)
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Visto il R. decreto legge 22 dicembre 1927, n. 2574 ; Visto il R. decreto 28 marzo 1929, n. 519 ; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quelli per le finanze, per le corporazioni, per l'agricoltura e foreste; Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1 Articolo unico. Al comma S dell' art. 29 del R. decreto 28 marzo 1929, n. 519 , dopo la parola «ridurre» aggiungere le parole: «postergare, cancellare». Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 19 maggio 1930 - Anno VIII VITTORIO EMANUELE. Ciano - Mosconi - Bottai - Acerbo. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1930 Anno VIII Atti del Governo, registro 297, foglio 76. - Mancini.
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Il Regio Decreto 793/1930 modifica la normativa sulla previdenza e credito nel settore delle comunicazioni, disciplinando i poteri amministrativi dell'Istituto nazionale in materia di gestione dei crediti, riduzione, postergazione e cancellazione delle posizioni debitorie. Questo decreto è rilevante per chi studia l'evoluzione della previdenza sociale italiana e l'amministrazione degli enti pubblici nel periodo fascista, nonché per comprendere i meccanismi di gestione creditizia e previdenziale nelle comunicazioni.
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