Garanzia statale di cambio sui prestiti in valuta estera concessi dalla CECA (Comunita' europea del carbone e dell'acciaio) e dal Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa e trattamento fiscale per le operazioni di quest'ultimo.
Quali sono le garanzie statali di cambio previste dalla Legge 796/1976 sui prestiti in valuta estera della CECA e del Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 796/1976 introduce una garanzia dello Stato italiano sul rischio di cambio per i prestiti in valuta estera concessi da due istituzioni europee: la CECA (Comunità europea del carbone e dell'acciaio) e il Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa. Questa garanzia è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1976 e protegge i mutuatari dalle fluttuazioni dei tassi di cambio. La normativa riguarda istituti di credito, enti pubblici, imprese e persone giuridiche che intendono contrarre prestiti presso queste istituzioni europee. In pratica, lo Stato si assume il rischio che il valore della valuta estera vari durante la durata del prestito, proteggendo così il mutuatario da perdite dovute a svalutazioni. Il Ministro del Tesoro, tramite decreti specifici e previa domanda, designa i soggetti abilitati a beneficiare di questa garanzia, mentre per i prestiti del Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa è richiesto anche il parere del Ministro degli Affari Esteri.
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Riferimento normativo
LEGGE 30 novembre 1976, n. 796
Testo normativo
LEGGE n. 796/1976
# LEGGE 30 novembre 1976, n. 796
## Garanzia statale di cambio sui prestiti in valuta estera concessi
dalla CECA (Comunita' europea del carbone e dell'acciaio) e dal Fondo
di ristabilimento del Consiglio d'Europa e trattamento fiscale per le
operazioni di quest'ultimo.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 A decorrere dal 1 gennaio 1976, è accordata la garanzia dello Stato per il rischio di cambio sui prestiti in valuta estera concessi dalla Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA) per il raggiungimento delle finalità previste dagli articoli 54, 55 e 56 del trattato istitutivo della CECA stessa, ratificato e reso esecutivo con legge 25 giugno 1952, n. 766 . Identica garanzia è accordata sui prestiti in valuta estera concessi dal Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa, ai sensi dell'articolo 6 del suo statuto, ratificato e reso esecutivo con legge 8 dicembre 1961, n. 1657 . Con decreti del Ministro per il tesoro sono designati, su domanda, gli istituti, gli enti pubblici, le imprese e le persone giuridiche abilitati a contrarre prestiti assistiti da garanzia di cambio con la CECA oppure, sentito il Ministro per gli affari esteri, con il Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa.
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La Legge 796/1976 è il riferimento normativo per la garanzia statale di cambio su prestiti in valuta estera, disciplinando il trattamento fiscale delle operazioni CECA e del Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa. Commercialisti e aziende la consultano per questioni relative a rischio di cambio, finanziamenti europei, designazione ministeriale e protezione da fluttuazioni valutarie su prestiti internazionali.
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