Quali aumenti agli assegni familiari e quali modifiche alle aliquote contributive introduce la Legge 80/1952 a partire dal 1 luglio 1951?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 80/1952 interviene sul sistema degli assegni familiari gestito dalla Cassa unica, aumentando gli importi giornalieri erogati ai lavoratori dei settori industria, commercio, professioni e arti. Per gli operai l'aumento è di 20 lire giornaliere per figlio e 9 lire per coniuge, mentre per gli impiegati sale a 21 lire per figlio e 9 lire per coniuge, con decorrenza dal 1 luglio 1951. Per finanziare questi aumenti, la normativa eleva contemporaneamente le aliquote di contribuzione: nel settore industriale passa al 19,05% (al netto dei contributi per assegni familiari di caropane), mentre nel commercio e nelle professioni/arti raggiunge il 18,85%. Inoltre, viene soppressa l'addizionale precedentemente prevista dal DPR 25 gennaio 1949, n. 11. La legge mantiene invariata la procedura di determinazione e modifica dei contributi già stabilita dalla legge 22 novembre 1949, n. 861, garantendo continuità amministrativa nel sistema.
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Riferimento normativo
LEGGE 15 febbraio 1952, n. 80
Testo normativo
LEGGE n. 80/1952
# LEGGE 15 febbraio 1952, n. 80
## Provvedimenti vari in materia di assegni familiari.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 A far tempo dal 1 luglio 1951, la misura degli assegni familiari in vigore per i settori dell'industria e del commercio e professioni e arti della Cassa unica degli assegni stessi è aumentata della seguente misura: 1° operai: lire 20 giornaliere per ciascun figlio e lire 9 giornaliere per il coniuge; 2° impiegati lire 21 giornaliere per ciascun figlio e lire 9 giornaliere per il coniuge. Con la stessa decorrenza l'aliquota di contribuzione prevista per il settore dell'industria dall' art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1951, n. 75 , è elevata, al netto del contributo dovuto per gli assegni familiari di caropane, al 19,05 per cento. L'aliquota di contribuzione prevista per il settore del commercio e delle professioni e arti dalle tabelle C e G, allegate al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1949, n. 11 , modificata con l' art. 1, secondo comma, della legge 9 giugno 1950, n. 520 , è elevata con la stessa decorrenza al 18,85 per cento. L'addizionale stabilita dall' art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1949, n. 11 , è soppressa a decorrere dal 1 luglio 1951. Nulla è innovato alla procedura stabilita dall' art. 2 della legge 22 novembre 1949, n. 861 , ai fini della determinazione e della modifica dei contributi.
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