Legge Contributi

Legge 814/1954

Elevamento a lire 60.000.000 del contributo annuale a favore dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato.

Pubblicato: 09/09/1954 In vigore dal: 01/08/1954 Documento ufficiale

Qual è l'importo del contributo annuale elevato dalla Legge 814/1954 a favore dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato e per quanto tempo rimane in vigore?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 814/1954 aumenta significativamente il finanziamento pubblico destinato all'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato, un organismo internazionale che lavora all'armonizzazione delle norme di diritto privato tra i diversi paesi. L'assegno ordinario annuale viene elevato da 1 milione di lire a 60 milioni di lire, rappresentando un incremento considerevole delle risorse destinate all'ente. Questo aumento è concesso per una durata limitata di cinque anni, a partire dall'esercizio finanziario 1954-55, il che indica una natura temporanea della misura di finanziamento straordinario. La norma si applica alle spese di funzionamento dell'istituto, coprendo i costi operativi necessari per lo svolgimento delle attività di ricerca e unificazione normativa. Per le amministrazioni pubbliche e i bilanci dello Stato, questa legge rappresenta un impegno di spesa pluriennale che doveva essere programmato nei bilanci annuali del periodo considerato.

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Riferimento normativo

LEGGE 1 agosto 1954, n. 814

Testo normativo

LEGGE n. 814/1954 # LEGGE 1 agosto 1954, n. 814 ## Elevamento a lire 60.000.000 del contributo annuale a favore dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 L'assegno ordinario annuale di lire un milione per le spese di funzionamento dell'istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato, di cui all' art. 2 del regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 2220 , convertito nella legge 6 gennaio 1928, n. 1803 , è elevato a lire 60.000.000, per la durata di cinque anni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1954-55.

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La Legge 814/1954 riguarda i contributi pubblici e i finanziamenti a enti internazionali, aspetti rilevanti per chi gestisce bilanci pubblici e spese per organismi sovranazionali. Commercialisti e consulenti che operano in ambito di diritto internazionale privato trovano in questa norma il riferimento storico per i finanziamenti all'UNIDROIT e per la comprensione delle politiche di armonizzazione normativa tra stati.

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