Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24, recante disposizioni urgenti in materia di contributi in favore delle attivita' dello spettacolo.
Cosa stabilisce la Legge 82/2003 in materia di contributi per le attività dello spettacolo?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 82/2003 è un provvedimento di conversione che trasforma in legge ordinaria il decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24, il quale conteneva disposizioni urgenti relative ai contributi destinati alle attività dello spettacolo. Si tratta di una norma che disciplina il finanziamento e il sostegno economico del settore dello spettacolo, includendo teatri, cinema, musica dal vivo e altre forme di intrattenimento culturale. La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il 17 aprile 2003, e rappresenta l'esito del procedimento legislativo di conversione con modificazioni rispetto al decreto originario. Per i soggetti operanti nel settore dello spettacolo, questa norma rappresenta il quadro normativo di riferimento per accedere ai contributi pubblici previsti, con le modalità e i criteri stabiliti nel testo del decreto-legge convertito, allegato alla legge stessa.
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Riferimento normativo
LEGGE 17 aprile 2003, n. 82
Testo normativo
LEGGE n. 82/2003
# LEGGE 17 aprile 2003, n. 82
## Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18
febbraio 2003, n. 24, recante disposizioni urgenti in materia di
contributi in favore delle attivita' dello spettacolo.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. Il decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24 , recante disposizioni urgenti in materia di contributi in favore delle attività dello spettacolo, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 17 aprile 2003 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Urbani, Ministro per i beni e le attività culturali Visto, il Guardasigilli: Castelli
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La Legge 82/2003 è il riferimento normativo per chi opera nel settore dello spettacolo e ricerca informazioni su contributi pubblici, finanziamenti alle attività culturali e sostegni economici. Consulenti aziendali e gestori di enti culturali la consultano per comprendere i criteri di accesso ai fondi destinati a teatri, cinema e manifestazioni artistiche, nonché per verificare gli obblighi di tracciabilità e rendicontazione dei contributi ricevuti.
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