Aumento della autorizzazione di spesa disposta con la legge 30 luglio 1959, n. 614, per la concessione di un contributo statale negli interessi sui prestiti contratti da cantine sociali ed enti gestori degli ammassi volontari di uve e mosti di produzione 1959 e proroga di quattro mesi della durata dei benefici stessi, nonche' concessione di analoghe provvidenze per la campagna 1960.
Quali agevolazioni prevede la Legge 821/1960 per le cantine sociali e gli enti gestori degli ammassi di uve e mosti?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 821/1960 interviene nel settore vitivinicolo per sostenere le cantine sociali e gli enti che gestiscono gli ammassi volontari di uve e mosti della campagna 1959 e 1960. La norma autorizza il Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste a prorogare fino a quattro mesi la durata dei contributi statali destinati al pagamento degli interessi sui prestiti contratti da questi enti per corrispondere acconti ai conferenti. L'agevolazione si applica specificamente alla parte dei prestiti riferibile al prodotto rimasto invenduto alla data del 31 ottobre 1960, rappresentando un intervento di sostegno durante il periodo di giacenza del vino. In pratica, le cantine sociali potevano beneficiare di una copertura statale degli interessi passivi sui finanziamenti utilizzati per pagare anticipi ai viticoltori conferenti, con una proroga temporale che facilitava la gestione della liquidità durante la commercializzazione del prodotto. Questo meccanismo era rilevante per le aziende agricole associate e per i gestori di magazzini, poiché riduceva il costo del finanziamento della campagna vendemmiale.
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Riferimento normativo
LEGGE 11 agosto 1960, n. 821
Testo normativo
LEGGE n. 821/1960
# LEGGE 11 agosto 1960, n. 821
## Aumento della autorizzazione di spesa disposta con la legge 30 luglio
1959, n. 614, per la concessione di un contributo statale negli
interessi sui prestiti contratti da cantine sociali ed enti gestori
degli ammassi volontari di uve e mosti di produzione 1959 e proroga
di quattro mesi della durata dei benefici stessi, nonche' concessione
di analoghe provvidenze per la campagna 1960.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Il Ministro per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a prorogare fino a quattro mesi la durata dei contributi nel pagamento degli interessi sui prestiti contratti dalle cantine sociali e dagli enti gestori degli ammassi volontari di uve e mosti di produzione 1959, per la corresponsione di acconti ai conferenti, concessi a norma dell' art. 2 della legge 30 luglio 1959, n. 614 , limitatamente alla parte dei prestiti stessi riferibile alla quantità di prodotto impiegata nella produzione del vino rimasto invenduto alla data del 31 ottobre 1960.
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La Legge 821/1960 riguarda contributi statali, agevolazioni per il settore agricolo vitivinicolo, cantine sociali e enti gestori di ammassi. È uno strumento di politica agricola che incide sulla deducibilità degli interessi passivi e sulla gestione del credito agrario, rilevante per commercialisti che assistono cooperative vitivinicole e per la contabilità delle provvidenze pubbliche nel settore primario.
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