Concessione dei contributi di cui all'articolo 10 della legge 3 agosto 1949, n. 589, e successive modifiche, e dei mutui della Cassa depositi e prestiti di cui al successivo articolo 11 anche per gli impianti che rimangano in esclusiva proprieta' all'E.N.E.L.
Quali sono le condizioni per accedere ai contributi e ai mutui previsti dalla Legge 822/1973 per gli impianti di distribuzione di energia elettrica?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 822/1973 modifica la disciplina dei contributi e dei finanziamenti per gli impianti di distribuzione di energia elettrica, estendendo l'accesso anche a situazioni precedentemente escluse. In particolare, la norma consente di ottenere i contributi previsti dall'articolo 10 della Legge 589/1949 e di contrarre mutui con la Cassa Depositi e Prestiti anche quando gli impianti rimangono in esclusiva proprietà dell'ENEL (Ente Nazionale per l'Energia Elettrica). Prima di questa legge, tali agevolazioni erano probabilmente limitate a soggetti diversi dall'ENEL o a situazioni di proprietà condivisa. La norma si applica specificamente al settore energetico e riguarda la realizzazione e il potenziamento delle infrastrutture di distribuzione elettrica. Per le aziende del settore e per i consulenti che seguono progetti infrastrutturali, questa legge rappresenta un'importante apertura nel finanziamento pubblico degli impianti, permettendo all'ente nazionale di accedere a risorse agevolate per investimenti in reti di distribuzione.
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Riferimento normativo
LEGGE 12 dicembre 1973, n. 822
Testo normativo
LEGGE n. 822/1973
# LEGGE 12 dicembre 1973, n. 822
## Concessione dei contributi di cui all'articolo 10 della legge 3
agosto 1949, n. 589, e successive modifiche, e dei mutui della Cassa
depositi e prestiti di cui al successivo articolo 11 anche per gli
impianti che rimangano in esclusiva proprieta' all'E.N.E.L.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico I contributi previsti dall' articolo 10 della legge 3 agosto 1949, n. 589 , modificato dall'articolo unico della legge 26 luglio 1961, n. 719 , nonchè la contrazione dei mutui con la Cassa depositi e prestiti di cui al successivo articolo 11, sono ammessi anche quando gli impianti per la distribuzione di energia elettrica rimangano in esclusiva proprietà dell'E.N.E.L. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 12 dicembre 1973 LEONE RUMOR - LAURICELLA - TAVIANI - LA MALFA - DE MITA Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
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La Legge 822/1973 disciplina i contributi pubblici e i mutui agevolati per infrastrutture energetiche, con particolare riferimento ai finanziamenti della Cassa Depositi e Prestiti e alle modalità di accesso per enti come l'ENEL. Consulenti e professionisti del settore energetico consultano questa norma per comprendere le condizioni di finanziamento agevolato, la proprietà degli impianti e l'ammissibilità ai contributi secondo la Legge 589/1949 e successive modifiche.
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