Disposizioni in materia di previdenza per gli addetti al pubblici servizi di trasporto in concessione e miglioramenti per alcune categorie di pensionati del Fondo istituito con l'articolo 8 del regio decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311.
Cosa prevede la Legge 830/1961 in materia di rivalutazione delle pensioni dei lavoratori dei servizi di trasporto pubblico in concessione?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 830/1961 del 28 luglio stabilisce disposizioni di previdenza sociale per gli addetti ai servizi pubblici di trasporto in concessione e introduce miglioramenti per alcune categorie di pensionati. In particolare, l'articolo 1 prevede la rivalutazione delle pensioni dirette che erano state liquidate prima del 1° gennaio 1955 e che risultavano ancora in corso di godimento al momento dell'entrata in vigore della legge. A decorrere dal 1° gennaio 1961, queste pensioni vengono riliquidate applicando specifici coefficienti di rivalutazione indicati in una tabella allegata. La riliquidazione si applica ai trattamenti in atto, escludendo l'indennità di caropane e le integrazioni per trattamento minimo previste da normative precedenti. Il miglioramento economico derivante dalla riliquidazione assorbe automaticamente le integrazioni per assegno ad personam e per trattamento minimo, nonché l'indennità di caropane, garantendo così un adeguamento complessivo della prestazione pensionistica. Questa norma rappresenta un intervento di politica previdenziale volto a tutelare i pensionati storici del settore trasporti, adeguando i loro assegni all'inflazione e alle mutate condizioni economiche del periodo.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
LEGGE 28 luglio 1961, n. 830
Testo normativo
LEGGE n. 830/1961
# LEGGE 28 luglio 1961, n. 830
## Disposizioni in materia di previdenza per gli addetti al pubblici
servizi di trasporto in concessione e miglioramenti per alcune
categorie di pensionati del Fondo istituito con l'articolo 8 del
regio decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Rivalutazione delle pensioni liquidate con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1955 A decorrere dal 1 gennaio 1961, le pensioni dirette, liquidate con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1955, in corso di godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, sono riliquidate, applicando al trattamenti in atto, con esclusione della indennità di caropane, nonchè delle integrazioni per trattamento minimo e per assegno ad personam di cui agli articoli 6 e 7 della legge 28 dicembre 1952, n. 4435 , i coefficienti di rivalutazione indicati nella tabella allegata. Il miglioramento derivante dalla riliquidazione di cui al comma precedente assorbe le integrazioni per assegno ad personam e per trattamento minimo, l'indennità di caropane, ferma restando la norma di cui al successivo articolo 4.
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Legge 830/1961 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
La Legge 830/1961 disciplina la previdenza obbligatoria per i lavoratori dei servizi di trasporto pubblico in concessione, affrontando tematiche di rivalutazione pensionistica, trattamento minimo e indennità integrative. Consulenti previdenziali e gestori di fondi pensione la consultano per questioni relative a coefficienti di adeguamento, decorrenze retroattive e assorbimento di integrazioni normative secondo il Fondo istituito dal regio decreto-legge 2311/1923.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics, Microsoft Clarity) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.