Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: a) Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002; b) Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006. (23G00089)
Quali sono le Convenzioni ILO ratificate dalla Legge 84/2023 e quali obblighi introducono in materia di salute e sicurezza sul lavoro?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 84/2023 ratifica due importanti Convenzioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) in materia di salute e sicurezza dei lavoratori. La prima è la Convenzione n. 155 del 1981 e il relativo Protocollo del 2002, che stabiliscono principi fondamentali per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. La seconda è la Convenzione n. 187 del 2006, che definisce un quadro promozionale per rafforzare le politiche nazionali sulla salute e sicurezza sul lavoro. Queste Convenzioni si applicano a tutti i settori lavorativi e riguardano sia i datori di lavoro che i lavoratori, imponendo obblighi di prevenzione, informazione e formazione. Per le aziende, la ratifica comporta l'adeguamento della normativa nazionale agli standard internazionali ILO, rafforzando gli obblighi già previsti dal Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/2008). Gli aspetti rilevanti riguardano l'implementazione di sistemi di gestione della sicurezza, la valutazione dei rischi, la sorveglianza sanitaria e la partecipazione dei lavoratori alle decisioni sulla prevenzione.
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Riferimento normativo
LEGGE 8 giugno 2023, n. 84
Testo normativo
LEGGE n. 84/2023
# LEGGE 8 giugno 2023, n. 84
## Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: a) Convenzione
sulla salute e la sicurezza dei lavori, n. 155, fatta a Ginevra il 22
giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno
2002; b) Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la
sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006.
(23G00089)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Autorizzazione alla ratifica 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare le seguenti Convenzioni: a) Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002; b) Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006.
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La Legge 84/2023 rappresenta il recepimento italiano delle Convenzioni ILO n. 155 e n. 187, fondamentali per armonizzare la legislazione nazionale con gli standard internazionali su salute e sicurezza sul lavoro. Datori di lavoro, RSPP, medici competenti e consulenti della sicurezza devono considerare questi obblighi nella gestione della prevenzione, nella valutazione dei rischi, nella formazione dei lavoratori e nell'implementazione di sistemi di gestione integrati della sicurezza.
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