Legge Contabilita

Legge 843/1978

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria).

Pubblicato: 29/12/1978 In vigore dal: 21/12/1978 Documento ufficiale

Riferimento normativo

LEGGE 21 dicembre 1978, n. 843

Testo normativo

LEGGE n. 843/1978 # LEGGE 21 dicembre 1978, n. 843 ## Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria). La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 In attesa della definizione del provvedimento legislativo concernente la riforma della finanza locale il Ministero dell'interno è autorizzato, per l'anno 1979, a corrispondere a ciascun comune e a ciascuna provincia somme di importo pari: a) all'ammontare delle erogazioni disposte per l'anno 1978 in applicazione dell' articolo 9 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946 , convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43 , aumentate del 16 per cento e, per i comuni e le province del Mezzogiorno, del 22 per cento; b) all'ammontare delle erogazioni disposte per l'anno 1978 in applicazione degli articoli 10 e 10-bis del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946 , convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43 , al netto dell'aumento del 16 o del 22 per cento di cui alla precedente lettera a); c) all'ammontare delle erogazioni disposte per l'anno 1978 in applicazione degli articoli 7 , 8 e 9 della legge 16 settembre 1960, n. 1014 , aumentate del 16 per cento e, per i comuni e le province del Mezzogiorno, del 22 per cento; d) all'ammontare delle erogazioni disposte per l'anno 1978 in applicazione dell' articolo 132 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, numero 616 , aumentate del 16 per cento e, per i comuni e le province del Mezzogiorno, del 22 per cento; e) all'ammontare pari al 70 per cento delle erogazioni disposte per l'anno 1978 in applicazione dell' articolo 11 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946 , convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43 . Il versamento di tali importi agli enti locali avrà luogo in quattro rate entro il 20 gennaio, il 20 aprile, il 20 luglio e il 20 ottobre 1979; ai relativi mandati di pagamento si applicano le disposizioni di cui all' articolo 11-bis del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946 , convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43 .

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