Legge Contributi

Legge 85/1951

Proroga delle disposizioni concernenti i termini e le modalita' di versamento dei contributi agricoli unificati.

Pubblicato: 03/03/1951 In vigore dal: 01/03/1951 Documento ufficiale

Quali sono i termini e le modalità di versamento dei contributi agricoli unificati per l'anno 1951 secondo la Legge 85/1951?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 85/1951 prolunga l'applicazione delle norme già previste dal decreto legislativo 23 gennaio 1948, n. 59, relative ai termini e alle modalità di versamento dei contributi agricoli unificati. Questa proroga era stata già estesa agli anni 1949 e 1950 con leggi precedenti, e viene ora ulteriormente prorogata per l'anno 1951. La norma si applica a tutti i soggetti agricoli tenuti al versamento di tali contributi. In pratica, i contribuenti agricoli devono effettuare i versamenti in quattro rate uguali durante l'anno solare: la prima entro il 5 marzo, la seconda entro il 5 giugno, la terza entro il 5 settembre e la quarta entro il 5 dicembre. Questo sistema di rateizzazione rappresenta un aspetto rilevante per la gestione della liquidità delle aziende agricole, permettendo una distribuzione equilibrata degli obblighi contributivi nel corso dell'anno.

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Riferimento normativo

LEGGE 1 marzo 1951, n. 85

Testo normativo

LEGGE n. 85/1951 # LEGGE 1 marzo 1951, n. 85 ## Proroga delle disposizioni concernenti i termini e le modalita' di versamento dei contributi agricoli unificati. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 L'applicazione delle norme di cui all' art. 1 del decreto legislativo 23 gennaio 1948, n. 59 , relative ai termini ed alle modalità di versamento dei contributi agricoli unificati, prorogata per gli anni 1949 e 1950 ed estesa ai contributi dovuti per gli stessi anni rispettivamente con le leggi 24 maggio 1949, n. 268 e 23 dicembre 1949, n. 951 , è ulteriormente prorogata per l'anno 1951. I versamenti dovranno essere effettuati in quattro rate uguali scadenti: la prima rata entro il 5 marzo, la seconda entro il 5 giugno, la terza entro il 5 settembre e la quarta entro il 5 dicembre 1951.

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La Legge 85/1951 disciplina i contributi agricoli unificati e rappresenta un riferimento storico per la normativa sui versamenti contributivi in agricoltura. Commercialisti e consulenti fiscali che operano nel settore agricolo consultano questa normativa per comprendere le modalità di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché le scadenze fiscali e contributive dovute dai soggetti esercenti attività agricola.

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