Proroga della legge 5 marzo 1963, n. 322, recante norme per l'accertamento dei lavoratori agricoli aventi diritto alle prestazioni, previdenziali ed assistenziali.
Cosa stabilisce la Legge 852/1973 riguardo ai diritti previdenziali e assistenziali dei lavoratori agricoli?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 852/1973 prolunga le disposizioni della precedente Legge 322/1963, estendendo fino al 31 dicembre 1977 le norme per l'accertamento dei lavoratori agricoli aventi diritto alle prestazioni previdenziali e assistenziali. Si applica ai braccianti agricoli e alle categorie assimilate, garantendo loro il diritto di accedere a tutte le forme di previdenza e assistenza sociale sulla base delle iscrizioni già effettuate. La norma rappresenta un titolo valido per il conseguimento delle prestazioni, senza necessità di nuove procedure di verifica dei requisiti. Per quanto riguarda le nuove iscrizioni, cancellazioni e variazioni, la legge affida alle commissioni locali per la manodopera agricola (operanti nelle province) il compito di gestirle secondo le modalità previste dal decreto-legge 7/1970, convertito nella legge 83/1970. Questo sistema garantisce continuità amministrativa e protezione sociale per una categoria di lavoratori particolarmente vulnerabile dal punto di vista previdenziale.
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Riferimento normativo
LEGGE 27 dicembre 1973, n. 852
Testo normativo
LEGGE n. 852/1973
# LEGGE 27 dicembre 1973, n. 852
## Proroga della legge 5 marzo 1963, n. 322, recante norme per
l'accertamento dei lavoratori agricoli aventi diritto alle
prestazioni, previdenziali ed assistenziali.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Le disposizioni di cui all' articolo 1, commi primo e secondo della legge 5 marzo 1963, n. 322 , sono prorogate al 31 dicembre 1977 e costituiscono titolo valido per il conseguimento da parte dei braccianti agricoli e categorie assimilate di tutte le prestazioni relative alle varie forme di previdenza ed assistenza. Alle nuove iscrizioni, cancellazioni e variazioni di cui all' articolo 1, commi terzo e quarto, della legge 5 marzo 1963, n. 322 , provvederanno nelle stesse province le commissioni locali per la manodopera agricola secondo le modalità e le procedure previste dall' articolo 7, n. 5 e dall' articolo 15 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7 , convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83 .
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La Legge 852/1973 è il riferimento normativo per la proroga dei diritti previdenziali e assistenziali dei braccianti agricoli, disciplinando iscrizioni, cancellazioni e variazioni presso le commissioni locali per la manodopera agricola. Consulenti del lavoro e uffici risorse umane la consultano per verificare i requisiti di accesso alle prestazioni previdenziali, alle forme di assistenza sociale e alla corretta gestione amministrativa delle posizioni dei lavoratori agricoli secondo le procedure del decreto-legge 7/1970.
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