Legge Contributi

Legge 859/1976

Regolarizzazione delle posizioni contributive dei lavoratori di Campione d'Italia nelle assicurazioni contro la tubercolosi e per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti.

Pubblicato: 30/12/1976 In vigore dal: 18/12/1976 Documento ufficiale

Quali agevolazioni prevede la Legge 859/1976 per la regolarizzazione delle posizioni contributive dei lavoratori di Campione d'Italia?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 859/1976 disciplina la regolarizzazione delle posizioni contributive dei lavoratori dipendenti nel comune di Campione d'Italia, applicandosi ai datori di lavoro che operano in questo territorio e che richiedono di regolarizzare i contributi non versati presso l'INPS e l'ENPALS. La normativa prevede che per i contributi arretrati relativi all'assicurazione invalidità-vecchiaia-superstiti e contro la tubercolosi, i datori di lavoro paghino soltanto gli interessi legali anziché le sanzioni ordinarie, a condizione che la richiesta di regolarizzazione sia presentata entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge e nei limiti dei termini di prescrizione. Per i periodi ormai prescritti, è consentito il pagamento del 50% della riserva matematica secondo l'articolo 13 della Legge 1338/1962, garantendo così una soluzione agevolata anche per le posizioni non più recuperabili. Le somme dovute possono essere dilazionate fino a 60 rate mensili al tasso del 5% annuo, facilitando il pagamento per i datori di lavoro. Tuttavia, chi usufruisce di queste agevolazioni non potrà successivamente richiedere l'esonero dall'assicurazione generale obbligatoria per gli stessi lavoratori.

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Riferimento normativo

LEGGE 18 dicembre 1976, n. 859

Testo normativo

LEGGE n. 859/1976 # LEGGE 18 dicembre 1976, n. 859 ## Regolarizzazione delle posizioni contributive dei lavoratori di Campione d'Italia nelle assicurazioni contro la tubercolosi e per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico I datori di lavoro operanti nel comune di Campione d'Italia, che abbiano richiesto o richiedano, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la regolarizzazione, nei confronti dei propri dipendenti e nei limiti dei termini di prescrizione, delle posizioni contributive nell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, rispettivamente, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale e presso l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo a seconda del settore di appartenenza, e nell'assicurazione contro la tubercolosi, sono tenuti, per il ritardato versamento dei contributi, al pagamento dei soli interessi legali. Per i periodi di attività lavorativa per i quali non è consentita, per sopravvenuta prescrizione contributiva, la regolarizzazione delle posizioni dei lavoratori nell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i datori di lavoro di cui al comma precedente o gli stessi lavoratori interessati che abbiano richiesto o richiedano all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo o all'Istituto nazionale della previdenza sociale l'applicazione dell' articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 , sono tenuti al pagamento del 50 per cento della riserva matematica di cui all'ultimo comma del citato articolo 13. Il pagamento delle somme comunque dovute agli istituti previdenziali interessati per la regolarizzazione dei periodi di cui ai precedenti commi può essere dilazionato, a domanda, in non più di sessanta rate mensili all'interesse del 5 per cento annuo. I datori di lavoro che abbiano usufruito delle agevolazioni della presente legge non potranno in futuro richiedere nei confronti degli stessi lavoratori l'esonero dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e dall'assicurazione contro la tubercolosi. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 18 dicembre 1976 LEONE ANDREOTTI - ANSELMI - STAMMATI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

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La Legge 859/1976 è il riferimento normativo per la regolarizzazione contributiva a Campione d'Italia, disciplinando INPS, ENPALS, contributi arretrati, prescrizione contributiva e riserva matematica. Commercialisti e consulenti del lavoro la consultano per gestire posizioni pregresse, dilazionamenti contributivi, interessi legali e obblighi assicurativi nei confronti dei lavoratori dipendenti.

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