Legge Non_Fiscale

Legge 86/2024

Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. (24G00104)

Pubblicato: 28/06/2024 In vigore dal: 26/06/2024 Documento ufficiale

Quali sono i principi generali e i requisiti per l'attribuzione dell'autonomia differenziata alle Regioni a statuto ordinario secondo la Legge 86/2024?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 86/2024 disciplina il trasferimento di ulteriori forme e condizioni di autonomia alle Regioni a statuto ordinario, in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. La norma si applica a tutte le Regioni ordinarie che intendono acquisire competenze aggiuntive rispetto a quelle ordinariamente loro attribuite, e riguarda sia le amministrazioni regionali che lo Stato centrale, il quale deve sottoscrivere intese specifiche. La legge prevede che l'attribuzione di funzioni relative a materie di diritti civili e sociali sia subordinata alla previa determinazione dei "livelli essenziali delle prestazioni" (LEP), ossia gli standard minimi di servizi che devono essere garantiti equamente su tutto il territorio nazionale, indipendentemente dalla Regione. In pratica, una Regione non può acquisire autonomia su sanità, istruzione o servizi sociali senza che prima lo Stato abbia definito quali prestazioni minime devono essere erogate ovunque, evitando così discriminazioni territoriali. Aspetto rilevante è che la Corte Costituzionale ha successivamente dichiarato illegittima la formulazione originaria dell'articolo 1, comma 2, richiedendo che si parli di "specifiche funzioni" anziché genericamente di "funzioni", rafforzando il principio che ogni trasferimento deve essere puntuale e definito.

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Riferimento normativo

LEGGE 26 giugno 2024, n. 86

Testo normativo

LEGGE n. 86/2024 # LEGGE 26 giugno 2024, n. 86 ## Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. (24G00104) La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Finalità 1. La presente legge, nel rispetto dell'unità nazionale e al fine di rimuovere discriminazioni e disparità di accesso ai servizi essenziali sul territorio, nel rispetto altresì dei principi di unità giuridica ed economica, di coesione economica, sociale e territoriale, anche con riferimento all'insularità, nonchè dei principi di indivisibilità e autonomia e in attuazione del principio di decentramento amministrativo e per favorire la semplificazione e l'accelerazione delle procedure, la responsabilità, la trasparenza e la distribuzione delle competenze idonea ad assicurare il pieno rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all' articolo 118 della Costituzione , nonchè del principio solidaristico di cui agli articoli 2 e 5 della Costituzione , definisce i principi generali per l'attribuzione alle Regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia in attuazione dell' articolo 116, terzo comma, della Costituzione e per la modifica e la revoca delle stesse, nonchè le relative modalità procedurali di approvazione delle intese fra lo Stato e una Regione, nel rispetto delle prerogative e dei Regolamenti parlamentari. 2. L'attribuzione di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all' articolo 116, terzo comma, della Costituzione , relative a materie o ambiti di materie riferibili ai diritti civili e sociali che devono essere garantiti equamente su tutto il territorio nazionale, è consentita subordinatamente alla determinazione, nella normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge o sulla base della procedura di cui all'articolo 3, dei relativi livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, ivi compresi quelli connessi alle funzioni fondamentali degli enti locali nel rispetto dell' articolo 1, comma 793, lettera d), della legge 29 dicembre 2022, n. 197 , che devono essere garantiti equamente su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), e nel rispetto dei principi sanciti dall'articolo 119 della Costituzione. Tali livelli indicano la soglia costituzionalmente necessaria e costituiscono il nucleo invalicabile per rendere effettivi tali diritti su tutto il territorio nazionale e per erogare le prestazioni sociali di natura fondamentale, per assicurare uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari fra lo Stato e le autonomie territoriali e per favorire un'equa ed efficiente allocazione delle risorse e il pieno superamento dei divari territoriali nel godimento delle prestazioni inerenti ai diritti civili e sociali. ((1)) -------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte costituzionale, con sentenza 14 novembre - 3 dicembre 2024, n. 192 (in G.U. 1ª s.s. 4/12/2024, n. 49) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell' art. 1, comma 2, della legge 26 giugno 2024, n. 86 (Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell' articolo 116, terzo comma, della Costituzione ), nella parte in cui prevede «[l]'attribuzione di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia [...]», anzichè «[l]'attribuzione di specifiche funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia [...]»".

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