Riforma del trattamento di quiescenza della Cassa per le pensioni ai sanitari e modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro.
Quali sono i requisiti minimi per accedere alla pensione secondo la Legge 87/1958 e a chi si applica?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 87/1958 riforma il trattamento pensionistico della Cassa per le pensioni ai sanitari, riducendo il minimo di servizio utile per il diritto alla pensione da 20 a 15 anni. Questa disposizione si applica specificamente ai sanitari iscritti presso la Cassa previdenziale del Ministero del tesoro e riguarda coloro che cessano dal servizio in determinate circostanze. La norma prevede che il diritto alla pensione con 15 anni di servizio scatta nei casi di cessazione dal servizio a un'età non inferiore a 60 anni, oppure al raggiungimento del limite di età stabilito dal regolamento organico, o ancora in caso di inabilità assoluta e permanente certificata da visita medica collegiale entro un anno dalla cessazione. Inoltre, la riduzione si applica anche nei casi specifici previsti dalla legge del 1939 sulla previdenza. Questo rappresenta un significativo miglioramento delle condizioni pensionistiche per i professionisti sanitari rispetto alla normativa precedente.
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Riferimento normativo
LEGGE 4 febbraio 1958, n. 87
Testo normativo
LEGGE n. 87/1958
# LEGGE 4 febbraio 1958, n. 87
## Riforma del trattamento di quiescenza della Cassa per le pensioni ai
sanitari e modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza
presso il Ministero del tesoro.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 La disposizione contenuta nel comma primo dell'art. 3 della legge 11 giugno 1954, n. 409 , concernente la riduzione ad anni 15 del minimo di servizio utile per il diritto alla pensione, si applica: nei casi di cessazione dal servizio in età non inferiore a 60 anni o per il raggiungimento dell'eventuale più basso limite di età stabilito dal regolamento organico oppure per inabilità assoluta e permanente comprovata con visita medica collegiale da richiedersi nel termine perentorio di un anno dalla cessazione; nei casi previsti alle lettere a) e b) dell'art. 31 della legge 6 luglio 1939, n. 1035 .
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La Legge 87/1958 è il riferimento normativo per la previdenza dei sanitari, disciplinando il trattamento di quiescenza, i requisiti di anzianità contributiva e i limiti di età per l'accesso alla pensione. Consulenti previdenziali e amministratori di enti sanitari la consultano per questioni relative a pensioni, inabilità permanente, cessazione dal servizio e diritti pensionistici maturati presso gli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro.
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