Cosa prevede la Legge 877/1953 riguardo alla tredicesima mensilità per i pensionati?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 877/1953 introduce il diritto a una tredicesima mensilità per tutti i titolari di pensioni gestite dagli Istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro, a partire dall'anno 1953. Questa prestazione aggiuntiva corrisponde a un'intera mensilità dell'assegno pensionistico, calcolata sulla base dell'importo dovuto al 16 dicembre di ogni anno e versata nella seconda metà di dicembre. L'unica esclusione riguarda l'indennità di carovana prevista dal decreto legislativo del 1947.
Per i pensionati che non percepiscono l'assegno per l'intero anno (ad esempio in caso di decorrenza o cessazione della pensione), la tredicesima viene corrisposta in forma proporzionale, calcolando un dodicesimo per ogni mese o frazione superiore a quindici giorni. Nel caso di cessazione della pensione prima del 16 dicembre, l'importo della tredicesima si basa sul trattamento mensile vigente alla data di interruzione.
La tredicesima mensilità è sottoposta alle medesime ritenute fiscali e contributive applicate alle dodici rate ordinarie della pensione, garantendo un trattamento fiscale coerente con il resto del reddito pensionistico.
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Riferimento normativo
LEGGE 26 novembre 1953, n. 877
Testo normativo
LEGGE n. 877/1953
# LEGGE 26 novembre 1953, n. 877
## Concessione della tredicesima mensilita' ai titolari di pensioni a
carico degli Istituti di previdenza.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Ai titolari di pensioni a carico degli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale omonima del Ministero del tesoro, è concessa; a partire dall'anno 1953, una tredicesima mensilità dell'intero trattamento di quiescenza loro spettante, con esclusione soltanto dell'indennità di caropane di cui al decreto legislativo 6 maggio 1947, n. 433 , e successive modificazioni. Tale tredicesima mensilità è commisurata al trattamento mensile dovuto al 16 dicembre dell'anno cui essa si riferisce ed è corrisposta nella seconda quindicina dello stesso mese. Per i titolari ai quali la pensione non spetti per l'intero anno, la tredicesima mensilità compete per un rateo, in ragione di un dodicesimo per ogni mese o frazione di mese superiore a quindici giorni; detto rateo, nei casi in cui la pensione sia cessata in data anteriore al 16 dicembre, è commisurato al trattamento mensile dovuto alla data di cessazione. La tredicesima mensilità è soggetta alle stesse ritenute che si applicano sulle altre dodici rate mensili del trattamento di quiescenza.
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La Legge 877/1953 è il fondamento normativo della tredicesima mensilità per pensionati, un istituto di previdenza sociale che incide sulla tassazione IRPEF e sulle ritenute d'acconto. Commercialisti e consulenti del lavoro la consultano per il calcolo corretto dei redditi pensionistici, le detrazioni fiscali e la corretta certificazione del reddito complessivo annuale dei pensionati.
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