Legge Internazionale

Legge 88/2009

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2008. (09G0100)

Pubblicato: 14/07/2009 In vigore dal: 07/07/2009 Documento ufficiale

Quali sono i meccanismi e i termini previsti dalla Legge 88/2009 per l'attuazione delle direttive comunitarie in Italia?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 88/2009, nota come "Legge comunitaria 2008", è lo strumento attraverso il quale l'Italia adempie agli obblighi derivanti dall'appartenenza alle Comunità europee. Essa delega il Governo all'adozione di decreti legislativi per recepire le direttive comunitarie elencate negli allegati A e B, stabilendo termini differenziati: entro la scadenza fissata dalla direttiva stessa, oppure entro tre mesi se il termine è già scaduto o scade entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, o entro dodici mesi per direttive senza termine specifico.

La legge prevede un sistema di controllo parlamentare: gli schemi dei decreti legislativi devono essere trasmessi alle Camere per l'acquisizione dei pareri delle commissioni competenti, con un termine di quaranta giorni (ridotto a venti giorni per questioni finanziarie). Il Governo può emanare i decreti anche in assenza del parere decorso il termine, salvo proroghe di novanta giorni qualora i termini parlamentari coincidano con le scadenze di recepimento.

Per le direttive che comportano conseguenze finanziarie è richiesta una relazione tecnica e il parere delle commissioni parlamentari sui profili finanziari, con obbligo di rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. Il Governo ha inoltre la facoltà di adottare disposizioni integrative e correttive entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore di ciascun decreto legislativo.

La legge disciplina anche il ruolo del Ministro per le politiche europee nel monitoraggio dell'attuazione e nel rendicontare i ritardi, nonché le modalità di applicazione nelle materie di competenza regionale secondo le procedure previste dalla legge 11/2005.

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Riferimento normativo

LEGGE 7 luglio 2009, n. 88

Testo normativo

LEGGE n. 88/2009 # LEGGE 7 luglio 2009, n. 88 ## Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2008. (09G0100) La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie) 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro la scadenza del termine di recepimento fissato dalle singole direttive, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B. Per le direttive elencate negli allegati A e B il cui termine di recepimento sia già scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per le direttive elencate negli allegati A e B che non prevedono un termine di recepimento, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. ((1)) 2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell' articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva. 3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonchè, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perchè su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni. 4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all' articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell' articolo 81, quarto comma, della Costituzione , ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni. 5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6. 6. I decreti legislativi, relativi alle direttive di cui agli allegati A e B, adottati, ai sensi dell' articolo 117, quinto comma, della Costituzione , nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all' articolo 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11 . 7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o più deleghe di cui al comma 1 non risultino esercitate alla scadenza del termine previsto, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dà conto dei motivi addotti a giustificazione del ritardo dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le politiche europee ogni sei mesi informa altresì la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza, secondo modalità di individuazione delle stesse da definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere. ------------- AGGIORNAMENTO (1) Il. D.L. 30 dicembre 2009, n. 194 , convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25 , ha disposto (con l'art. 1, comma 23-undecies) che "L' articolo 1, comma 1, della legge 7 luglio 2009, n. 88 , relativamente alla direttiva 2008/118/CE , relativa al regime generale delle accise, di cui all'allegato B della legge medesima, si interpreta nel senso che il termine di scadenza della delega è quello di cui all'articolo 47 della direttiva stessa".

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