Conversione in legge del R. decreto-legge 22 febbraio 1930, n. 182, relativo all'esclusione degli ex-agenti dimissionari delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna dalla restituzione dei contributi di previdenza. (030U0884)
Cosa stabilisce la Legge 884/1930 riguardo alla restituzione dei contributi di previdenza per gli ex-agenti delle ferrovie?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 884/1930 era una normativa che escludeva gli ex-agenti dimissionari delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna dalla restituzione dei contributi di previdenza versati durante il loro servizio. In pratica, quando questi dipendenti si dimettevano, non avevano diritto a recuperare i contributi previdenziali che avevano versato nel corso della loro carriera presso le aziende di trasporto pubblico. La norma rappresentava un'eccezione al principio generale di restituzione dei contributi e costituiva una forma di penalizzazione per chi sceglieva di lasciare il servizio. Tuttavia, è importante sottolineare che questa legge è stata completamente abrogata dal Decreto Legge 22 dicembre 2008, n. 200 (convertito con modificazioni dalla Legge 18 febbraio 2009, n. 9), pertanto non ha più alcuna efficacia giuridica e non si applica a nessun caso.
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Riferimento normativo
LEGGE 12 giugno 1930, n. 884
Testo normativo
LEGGE n. 884/1930
# LEGGE 12 giugno 1930, n. 884
## Conversione in legge del R. decreto-legge 22 febbraio 1930, n. 182,
relativo all'esclusione degli ex-agenti dimissionari delle ferrovie,
tramvie e linee di navigazione interna dalla restituzione dei
contributi di previdenza. (030U0884)
Art. 1 ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9 ))
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