Quali termini vengono prorogati dal Decreto-Legge 89/2012 e quali sono le scadenze finali previste?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 89/2012 interviene sulla proroga di termini in materia sanitaria, affrontando questioni di continuità amministrativa presso il Ministero della salute. In primo luogo, prolunga al 31 dicembre 2012 il termine del 30 giugno 2012 precedentemente fissato dal decreto-legge 216/2011, garantendo così continuità nell'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria. In secondo luogo, estende fino al 30 aprile 2013 (data inderogabile) gli organi collegiali e gli organismi operanti presso il Ministero della salute, consentendo al Ministro di rinnovarne la composizione senza aumentare il numero dei componenti. Il provvedimento riguarda principalmente i professionisti sanitari e gli organismi amministrativi del Ministero della salute, permettendo loro di continuare le proprie funzioni durante il periodo di riordino istituzionale. Infine, per i professionisti sanitari, gli obblighi assicurativi relativi alla responsabilità civile sono differiti di un anno dall'entrata in vigore della relativa disciplina, con termine massimo non determinato fino all'emanazione di specifica normativa.
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Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 28 giugno 2012, n. 89
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 89/2012
# DECRETO-LEGGE 28 giugno 2012, n. 89
## Proroga di termini in materia sanitaria. (12G0113)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure finalizzate ad assicurare e garantire l'ordinato svolgimento delle attività connesse ai bisogni di salute, con particolare riguardo all'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria e alla continuità degli organismi e delle commissioni istituite presso il Ministero della salute nelle more del loro riordino; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 2012; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 1. Il termine del 30 giugno 2012 di cui all' articolo 10, commi 2 e 3, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 , è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2012. 2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui all' articolo 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183 , e comunque inderogabilmente ((non oltre il 30 aprile 2013)) , sono prorogati gli organi collegiali e gli altri organismi operanti presso il Ministero della salute di cui all'Allegato 1. Entro la medesima data il Ministro della salute, può, con propri decreti, rinnovarne la composizione, senza accrescere il numero dei componenti. 3. Il Ministro della salute, con proprio decreto, fatti salvi i componenti di diritto previsti dalla normativa vigente, può rinnovare la composizione del Consiglio superiore di sanità, nominando il presidente e i componenti non di diritto, riducendo questi ultimi al numero di quaranta. 3-bis. All' articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 , e successive modificazioni, dopo il comma 5 è inserito il seguente: "5.1. Limitatamente agli esercenti le professioni sanitarie, gli obblighi di cui al comma 5, lettera e), si applicano decorso un anno dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'alinea del medesimo comma 5, e comunque non oltre l'entrata in vigore di specifica disciplina riguardante la responsabilità civile e le relative condizioni assicurative degli esercenti le professioni sanitarie".
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Il Decreto-Legge 89/2012 è il riferimento normativo per professionisti sanitari e amministratori pubblici che necessitano di chiarimenti su proroghe di termini, continuità amministrativa e organismi collegiali presso il Ministero della salute. Consulenti e responsabili di strutture sanitarie lo consultano per questioni relative a scadenze amministrative, composizione di commissioni, responsabilità civile professionale e assicurazioni obbligatorie nel settore sanitario.
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