Legge Contributi

Legge 9/1960

Aumento del contributo obbligatorio a carico dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra a favore dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra.

Pubblicato: 04/02/1960 In vigore dal: 25/01/1960 Documento ufficiale

Quale aumento del contributo obbligatorio prevede la Legge 9/1960 a carico dei mutilati e invalidi civili di guerra?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 9/1960 disciplina l'aumento del contributo mensile obbligatorio che i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra devono versare all'Associazione nazionale vittime civili di guerra. Il contributo viene aumentato da 50 a 100 lire mensili, raddoppiando quindi l'importo precedentemente stabilito dalla Legge 1239/1956. L'aumento si applica a decorrere dalla rata di pensione con scadenza successiva al novantesimo giorno dalla pubblicazione della legge, garantendo un periodo di transizione ai beneficiari. Questa norma riguarda specificamente i mutilati e gli invalidi civili riconosciuti come vittime di guerra, i quali hanno l'obbligo di contribuire al sostentamento dell'associazione che li rappresenta e tutela i loro interessi. L'incremento del contributo rappresenta una misura di solidarietà e di rafforzamento dell'organizzazione associativa preposta alla difesa dei diritti di questa categoria vulnerabile.

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Riferimento normativo

LEGGE 25 gennaio 1960, n. 9

Testo normativo

LEGGE n. 9/1960 # LEGGE 25 gennaio 1960, n. 9 ## Aumento del contributo obbligatorio a carico dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra a favore dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico. Il contributo a favore dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra - previsto dall' art. 6 della legge 23 ottobre 1956, n. 1239 - è aumentato da lire 50 a lire 100 mensili a decorrere dalla rata di pensione avente scadenza posteriore al novantesimo giorno dalla data di pubblicazione della presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 25 gennaio 1960 GRONCHI SEGNI - TAMBRONI Visto, il Guardasigilli: GONELLA

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La Legge 9/1960 è rilevante per chi gestisce contributi obbligatori, trattenute su pensioni e versamenti a enti associativi. Professionisti che operano nel settore previdenziale e assistenziale consultano questa norma per comprendere le detrazioni obbligatorie dai trattamenti pensionistici, le modalità di versamento a organizzazioni riconosciute e la disciplina dei contributi solidaristici a favore di associazioni di categoria.

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