Quali sono le misure urgenti introdotte dal Decreto-Legge 90/2025 per il potenziamento della ricerca pubblica e quali risorse sono stanziate?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 90/2025 introduce disposizioni urgenti per rafforzare l'attività scientifica e tecnologica degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'Università e della Ricerca. La norma modifica l'articolo 19 del decreto legislativo 218/2016, prevedendo un finanziamento premiale dei Piani triennali di attività, programmi e progetti congiunti, nonché delle infrastrutture di ricerca e delle collaborazioni nazionali e internazionali. Le risorse stanziate ammontano a 40 milioni di euro per il 2025 e 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, in via sperimentale. La copertura finanziaria proviene da riduzioni di fondi già esistenti: 5 milioni annui dal Fondo di cui al decreto legislativo 204/1998, 10 milioni annui dall'autorizzazione di spesa della legge 234/2021, 25 milioni per il 2025 dal Fondo COVID di cui al decreto-legge 73/2021, e 45 milioni per 2026-2027 da ulteriori fondi della legge 234/2021. La norma prevede inoltre che il Ministro definisca con decreto i criteri, le modalità e i termini di assegnazione delle risorse agli enti. Il decreto-legge contiene anche disposizioni sulla stabilizzazione del personale ricercatore che ha maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2024.
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Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 24 giugno 2025, n. 90
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 90/2025
# DECRETO-LEGGE 24 giugno 2025, n. 90
## Disposizioni urgenti in materia di universita' e ricerca, istruzione
e salute. (25G00102)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione ; Visto l' articolo 33 della Costituzione ; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 , recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 15; Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 , recante «Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell' articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59 »; Vista la legge 14 gennaio 1999, n. 4 , recante «Disposizioni riguardanti il settore universitario e della ricerca scientifica, nonchè il servizio di mensa nelle scuole»; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell' articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 »; Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 , recante «Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell' articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419 »; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Vista la legge 16 gennaio 2006, n. 18 , recante «Riordino del Consiglio universitario nazionale»; Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 , recante «Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria»; Visto il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 , recante «Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell' articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124 »; Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160 , recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»; Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1 , convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12 , recante «Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca»; Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178 , recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»; Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 , recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali» e, in particolare, l'articolo 61; Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 , recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»; Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 , recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»; Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 , convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 , recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»; Visto il decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95 , recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione», e, in particolare, l'articolo 31, comma 1; Visto il decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160 , convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2024, n. 199 , recante «Disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza» e, in particolare, l'articolo 5, comma 1; Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207 , recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027» e, in particolare, l'articolo 1, comma 830; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 165 , recante «Regolamento concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance»; Vista la Raccomandazione su un quadro europeo per attrarre e trattenere i talenti della ricerca, dell'innovazione e dell'imprenditorialità in Europa del Consiglio europeo, del 18 dicembre 2023, C/2023/1640; Considerata la straordinaria necessità e urgenza di stabilire misure che assicurino l'effettività delle politiche di ricerca pubblica; Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di garantire la continuità e l'efficacia dell'azione amministrativa in materia di università e ricerca e di assicurare il completamento tempestivo dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC); Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere disposizioni per assicurare il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026; Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere disposizioni urgenti per il rafforzamento dell'organizzazione e dell'azione amministrativa del Ministero dell'università e della ricerca, degli enti pubblici di ricerca vigilati, degli organismi consultivi e delle aziende ospedaliero-universitarie; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 20 giugno 2025; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'università e della ricerca, del Ministro dell'istruzione e del merito e del Ministro della salute; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Disposizioni urgenti per il potenziamento dell'attività scientifica e tecnologica degli enti pubblici di ricerca 1. ((All' articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 , il comma 5 è sostituito dal seguente:)) «5. Il Ministero dell'università e della ricerca promuove e sostiene in via sperimentale l'incremento qualitativo dell'attività scientifica e tecnologica degli Enti vigilati, il finanziamento premiale dei Piani triennali di attività e di specifici programmi e progetti, anche congiunti, nonchè delle infrastrutture di ricerca e le aggregazioni e collaborazioni nazionali e internazionali. L'assegnazione agli ((Enti)) delle risorse è definita con decreto del Ministro ((dell'università e della ricerca)) , che ne fissa, altresì, criteri, modalità e termini.». 2. Per l'attuazione delle ((disposizioni)) di cui al comma 1 in via sperimentale è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2025 e 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. 3. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 2 si provvede: a) quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 ((,)) mediante corrispondente riduzione del ((Fondo)) di cui all' articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 ; b) quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 ((,)) mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 1, comma 322, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234 ; c) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2025 ((,)) mediante corrispondente riduzione del ((Fondo)) di cui all' articolo 61 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 ; d) quanto a 45 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027 ((,)) mediante corrispondente riduzione del ((Fondo)) di cui all' articolo 1, comma 312, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 . 3-bis. ((All' articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 , dopo il comma 591 è inserito il seguente: "591-bis. Le procedure di stabilizzazione di cui al comma 591 si applicano al personale che ha maturato i requisiti previsti dall' articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, alla data del 31 dicembre 2024 ")) .
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Il Decreto-Legge 90/2025 rappresenta il riferimento normativo per enti pubblici di ricerca, università e strutture ospedaliero-universitarie che operano nel settore della ricerca scientifica e tecnologica. Amministratori, direttori di enti di ricerca e responsabili finanziari consultano questa norma per comprendere i criteri di finanziamento premiale, l'accesso ai fondi per infrastrutture di ricerca, le aggregazioni nazionali e internazionali, nonché le modalità di stabilizzazione del personale ricercatore secondo il decreto legislativo 75/2017.
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