Qual è l'importo massimo di finanziamento dello Stato per il concorso negli interessi sui mutui FEOGA secondo la Legge 901/1977?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 901/1977 autorizza il Ministero dell'agricoltura e delle foreste a concedere contributi statali nel pagamento degli interessi su mutui integrativi destinati a opere e impianti di interesse collettivo. Questi finanziamenti si riferiscono ai progetti ammessi ai benefici del regolamento comunitario FEOGA (Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia), uno strumento di finanziamento agricolo dell'epoca. L'importo complessivo autorizzato è di 5 miliardi di lire, che il Ministero poteva utilizzare per adottare provvedimenti concessivi anche prima dell'iscrizione formale in bilancio. In pratica, il Ministero aveva la facoltà di impegnare questi fondi per sussidiare gli interessi sui mutui, con l'obbligo di iscrivere annualmente i limiti di impegno effettivamente utilizzati nella legge di bilancio dello Stato, a valere sul plafond complessivo di 5 miliardi di lire.
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Riferimento normativo
LEGGE 9 dicembre 1977, n. 901
Testo normativo
LEGGE n. 901/1977
# LEGGE 9 dicembre 1977, n. 901
## Finanziamenti del concorso dello Stato nel pagamento degli interessi
per i progetti FEOGA.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico Per la concessione del concorso negli interessi sui mutui integrativi previsti dall' articolo 35, quarto comma, della legge 27 ottobre 1966, n. 910 , per le opere e gli impianti di interesse collettivo, ammessi ai benefici di cui alla parte seconda del regolamento comunitario n. 17/64 , il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in relazione alle disponibilità esistenti sul proprio stato di previsione della spesa per la corresponsione del parallelo contributo in conto capitale di cui allo stesso articolo 35, primo comma, è autorizzato ad adottare i necessari provvedimenti concessivi di concorsi, per un importo complessivo di limiti di impegno di lire 5.000 milioni, ancor prima della iscrizione in bilancio dei limiti di impegno stessi. In relazione alle effettive occorrenze, i limiti di impegno di cui al precedente comma saranno annualmente autorizzati, a valere sul predetto importo complessivo di lire 5.000 milioni, con la legge di approvazione del bilancio dello Stato per essere iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 9 dicembre 1977 LEONE ANDREOTTI - MARCORA - MORLINO - STAMMATI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
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La Legge 901/1977 disciplina i finanziamenti FEOGA e il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi su mutui integrativi per opere di interesse collettivo. È rilevante per chi opera nel settore agricolo e nelle infrastrutture rurali, in relazione ai contributi in conto capitale e ai sussidi agli interessi previsti dalla normativa comunitaria agricola dell'epoca.
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