Legge Contributi

Legge 904/1949

Modificazioni al trattamento di previdenza al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia.

Pubblicato: 20/12/1949 In vigore dal: 07/12/1949 Documento ufficiale

Riferimento normativo

LEGGE 7 dicembre 1949, n. 904

Testo normativo

LEGGE n. 904/1949 # LEGGE 7 dicembre 1949, n. 904 ## Modificazioni al trattamento di previdenza al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Il contributo dovuto al Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia ai sensi della legge 30 settembre 1920, n. 1405 , e successive modificazioni, è stabilito, a decorrere dal 1 gennaio 1948, nella misura del 19,30 per cento degli elementi della retribuzione percepiti dal personale in servizio e specificati al successivo art. 3. Il contributo è per quattro quinti a carico del datore di lavoro e per un quinto a carico del lavoratore ed è attribuito, per l'1,40 per cento alla ripartizione e, per il 17,90 per cento, alla capitalizzazione. Con l'aliquota di contributo attribuito alla ripartizione si copre annualmente l'onere riguardante la parte di pensione dovuta al pensionato prima della entrata in vigore della presente legge, a titolo di assegno integrativo, a norma del decreto legislativo 1 marzo 1945, n. 177 , e successive modificazioni ed estensioni e, a titolo di assegno temporaneo di contingenza, a norma del decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 689 , nonchè l'onere riguardante la concessione della indennità di caropane di cui al decreto legislativo 6 maggio 1947, n. 563 , e successive modificazioni. Con la stessa aliquota di contributo si copre altresì, per le pensioni future, l'onere relativo ai titoli suddetti per la parte di pensione che sarebbe spettata qualora fosse stata determinata sulla base della retribuzione annua di lire 24.000. Con l'aliquota di contributo assegnata alla capitalizzazione si copre l'onere relativo alla differenza tra l'importo complessivo della pensione determinata in base ai successivi articoli 4 e 5 e quello di cui ai precedenti commi terzo e quarto. La misura del contributo sarà variata nel caso in cui alle competenze soggette a contributo siano apportate variazioni di carattere collettivo superiori nel complesso al 25 per cento delle competenze in vigore alla data del 1 aprile 1948.

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Legge 904/1949 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Normative correlate

Risoluzione AdE 9761604/2014
Modello F24 (sezione INPS) - Soppressione delle causali contributo relative ad …
Risoluzione AdE 9882824/2014
Chiarimenti sulla detraibilità delle spese di coordinamento nei contratti di ap…
Legge 62/2026
Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione…
Legge 19/2026
Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa …
Circolare ADM 4/2026
Legge di bilancio 2026 Contributo alla copertura delle spese amministrative cor…
Legge 118/2025
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2025, n.  …

Altre normative del 1949

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile "Giovanna Orlando", con sede nel comune di P… Decreto del Presidente della Repubblica 1204 Erezione in ente morale dell'Asilo infantile e Scuola materna "Corinna Bruni", con sede i… Decreto del Presidente della Repubblica 1205 Autorizzazione alla Cassa scolastica della Scuola governativa per artieri "Iona Ottolengh… Decreto del Presidente della Repubblica 1203 Erezione in ente morale dell'Asilo infantile "Giuseppina Bonomo", con sede in Laurenzana … Decreto del Presidente della Repubblica 1202 Erezione in ente morale dell'Asilo infantile "Gastone Marchiori", con sede nel comune di … Decreto del Presidente della Repubblica 1201