Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 febbraio 1977, n. 12, concernente norme per l'applicazione dell'indennita' di contingenza.
Quali sono le principali modifiche introdotte dalla Legge 91/1977 in materia di indennità di contingenza e come influiscono sul calcolo delle indennità di anzianità e fine rapporto?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 91/1977 converte in legge il decreto-legge 12/1977 introducendo regole stringenti sul calcolo delle indennità legate al costo della vita. A partire dal 1° febbraio 1977, gli ulteriori aumenti dell'indennità di contingenza scattati dopo il 31 gennaio 1977 non possono più essere computati nel calcolo delle indennità previste dal codice della navigazione (articoli 351 e 352). L'articolo 1-bis estende questa esclusione a tutte le forme di indennità di anzianità, fine lavoro e buonuscita, indipendentemente dalla loro fonte disciplinare. Per quanto riguarda i miglioramenti retributivi legati a variazioni del costo della vita, la norma stabilisce che devono essere corrisposti secondo i criteri degli accordi interconfederali del 1957 e 1975 nel settore industriale, senza possibilità di conglobarli nella retribuzione o di effettuare ricalcoli differiti. Infine, la legge modifica il trattamento fiscale delle indennità, precisando che non costituiscono reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito, anziché semplicemente non concorrere alla formazione del reddito complessivo.
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Riferimento normativo
LEGGE 31 marzo 1977, n. 91
Testo normativo
LEGGE n. 91/1977
# LEGGE 31 marzo 1977, n. 91
## Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 febbraio
1977, n. 12, concernente norme per l'applicazione dell'indennita' di
contingenza.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Il decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 12 , recante norme per l'applicazione dell'indennità di contingenza, è convertito in legge con le seguenti modificazioni: All'articolo 1 il secondo comma è sostituito dal seguente: "L' articolo 361 del codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 , è sostituito dal seguente: "Quando a norma delle disposizioni di questo capo, una indennità è commisurata alla retribuzione stabilita nel contratto, si intendono comprese nella retribuzione la paga base, la panatica e le indennità accessorie di carattere fisso e continuativo, a tale fine indicate dalle norme dei contratti collettivi di lavoro. Se la retribuzione è convenuta a viaggio o a partecipazione al profitto o al nolo, l'indennità è determinata sulla base della somma fissata nel contratto, o della quota che sarebbe spettata all'arruolato in relazione alla durata del viaggio prevedibile alla data della stipulazione del contratto stesso. A partire dal 1° febbraio 1977 non possono computarsi ai fini del calcolo delle indennità di cui agli articoli 351 e 352 gli ulteriori aumenti dell'indennità di contingenza o di emolumenti aventi analoga natura scattati posteriormente al 31 gennaio 1977"; Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente: Art. 1-bis. - "L'esclusione degli ulteriori aumenti dell'indennità di contingenza e di emolumenti aventi analoga natura, scattati posteriormente al 31 gennaio 1977 è estesa a tutte le forme di indennità di anzianità, di fine lavoro, di buonuscita comunque denominate e da qualsiasi fonte disciplinate". All'articolo 2 il primo comma è sostituito dal seguente: "A partire dal 1 febbraio 1977 tutti i miglioramenti retributivi per effetto di variazioni del costo della vita o di altre forme di indicizzazione sono corrisposti in misura non superiore e in applicazione dei criteri di calcolo, nonchè con la periodicità stabiliti dagli accordi interconfederali 15 gennaio 1957 e 25 gennaio 1975 operanti nel settore dell'industria. I detti miglioramenti non possono essere conglobati nella retribuzione nè possono dar luogo a ricalcoli previsti in tempi differiti. Inoltre, gli effetti delle variazioni del costo della vita o di altra forma di indicizzazione su qualsiasi elemento della retribuzione non possono essere computati in difformità della normativa prevalente prevista dagli anzidetti accordi interconfederali e dai contratti del detto settore per i corrispondenti elementi retributivi e limitatamente a tali elementi". L'articolo 3 è soppresso. L'articolo 5 è soppresso. All'articolo 6 le parole: "non concorrono a formare il reddito complessivo degli aventi diritto agli effetti delle imposte sul reddito" sono sostituite dalle seguenti: "non costituiscono reddito imponibile agli effetti delle imposte sul reddito".
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La Legge 91/1977 è fondamentale per comprendere il trattamento delle indennità di contingenza, anzianità e fine rapporto nel diritto del lavoro italiano, con riflessi importanti sulla tassazione IRPEF e sulla determinazione del reddito imponibile. Commercialisti e consulenti del lavoro la consultano per verificare l'esclusione dal reddito imponibile delle indennità, l'applicazione dei criteri di indicizzazione e il divieto di conglobamento nelle retribuzioni, elementi cruciali per la corretta liquidazione del TFR e delle prestazioni di fine rapporto.
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