Legge Contributi

Legge 91/1977

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 febbraio 1977, n. 12, concernente norme per l'applicazione dell'indennita' di contingenza.

Pubblicato: 02/04/1977 In vigore dal: 31/03/1977 Documento ufficiale

Quali sono le principali modifiche introdotte dalla Legge 91/1977 in materia di indennità di contingenza e come influiscono sul calcolo delle indennità di anzianità e fine rapporto?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 91/1977 converte in legge il decreto-legge 12/1977 introducendo regole stringenti sul calcolo delle indennità legate al costo della vita. A partire dal 1° febbraio 1977, gli ulteriori aumenti dell'indennità di contingenza scattati dopo il 31 gennaio 1977 non possono più essere computati nel calcolo delle indennità previste dal codice della navigazione (articoli 351 e 352). L'articolo 1-bis estende questa esclusione a tutte le forme di indennità di anzianità, fine lavoro e buonuscita, indipendentemente dalla loro fonte disciplinare. Per quanto riguarda i miglioramenti retributivi legati a variazioni del costo della vita, la norma stabilisce che devono essere corrisposti secondo i criteri degli accordi interconfederali del 1957 e 1975 nel settore industriale, senza possibilità di conglobarli nella retribuzione o di effettuare ricalcoli differiti. Infine, la legge modifica il trattamento fiscale delle indennità, precisando che non costituiscono reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito, anziché semplicemente non concorrere alla formazione del reddito complessivo.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

LEGGE 31 marzo 1977, n. 91

Testo normativo

LEGGE n. 91/1977 # LEGGE 31 marzo 1977, n. 91 ## Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 febbraio 1977, n. 12, concernente norme per l'applicazione dell'indennita' di contingenza. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Il decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 12 , recante norme per l'applicazione dell'indennità di contingenza, è convertito in legge con le seguenti modificazioni: All'articolo 1 il secondo comma è sostituito dal seguente: "L' articolo 361 del codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 , è sostituito dal seguente: "Quando a norma delle disposizioni di questo capo, una indennità è commisurata alla retribuzione stabilita nel contratto, si intendono comprese nella retribuzione la paga base, la panatica e le indennità accessorie di carattere fisso e continuativo, a tale fine indicate dalle norme dei contratti collettivi di lavoro. Se la retribuzione è convenuta a viaggio o a partecipazione al profitto o al nolo, l'indennità è determinata sulla base della somma fissata nel contratto, o della quota che sarebbe spettata all'arruolato in relazione alla durata del viaggio prevedibile alla data della stipulazione del contratto stesso. A partire dal 1° febbraio 1977 non possono computarsi ai fini del calcolo delle indennità di cui agli articoli 351 e 352 gli ulteriori aumenti dell'indennità di contingenza o di emolumenti aventi analoga natura scattati posteriormente al 31 gennaio 1977"; Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente: Art. 1-bis. - "L'esclusione degli ulteriori aumenti dell'indennità di contingenza e di emolumenti aventi analoga natura, scattati posteriormente al 31 gennaio 1977 è estesa a tutte le forme di indennità di anzianità, di fine lavoro, di buonuscita comunque denominate e da qualsiasi fonte disciplinate". All'articolo 2 il primo comma è sostituito dal seguente: "A partire dal 1 febbraio 1977 tutti i miglioramenti retributivi per effetto di variazioni del costo della vita o di altre forme di indicizzazione sono corrisposti in misura non superiore e in applicazione dei criteri di calcolo, nonchè con la periodicità stabiliti dagli accordi interconfederali 15 gennaio 1957 e 25 gennaio 1975 operanti nel settore dell'industria. I detti miglioramenti non possono essere conglobati nella retribuzione nè possono dar luogo a ricalcoli previsti in tempi differiti. Inoltre, gli effetti delle variazioni del costo della vita o di altra forma di indicizzazione su qualsiasi elemento della retribuzione non possono essere computati in difformità della normativa prevalente prevista dagli anzidetti accordi interconfederali e dai contratti del detto settore per i corrispondenti elementi retributivi e limitatamente a tali elementi". L'articolo 3 è soppresso. L'articolo 5 è soppresso. All'articolo 6 le parole: "non concorrono a formare il reddito complessivo degli aventi diritto agli effetti delle imposte sul reddito" sono sostituite dalle seguenti: "non costituiscono reddito imponibile agli effetti delle imposte sul reddito".

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Legge 91/1977 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

La Legge 91/1977 è fondamentale per comprendere il trattamento delle indennità di contingenza, anzianità e fine rapporto nel diritto del lavoro italiano, con riflessi importanti sulla tassazione IRPEF e sulla determinazione del reddito imponibile. Commercialisti e consulenti del lavoro la consultano per verificare l'esclusione dal reddito imponibile delle indennità, l'applicazione dei criteri di indicizzazione e il divieto di congloba­mento nelle retribuzioni, elementi cruciali per la corretta liquidazione del TFR e delle prestazioni di fine rapporto.

Normative correlate

Legge 112/2026
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 6…
Decreto del Presidente del Consiglio 84/2026
Regolamento recante la definizione del contributo di entita' significativa a ca…
Messaggio INPS 1618/2026
Contribuzione in agricoltura. Esonero della contribuzione dovuta ai sensi dell’…
Circolare INPS 55/2026
Articolo 2 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante “Disposizioni urgen…
Circolare INPS 57/2026
Articolo 1 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante “Disposizioni urgen…
Circolare INPS 54/2026
Decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25. Disposizioni in materia di sostegno al r…
Circolare INPS 53/2026
Decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, recante “Interventi urgenti per frontegg…
Circolare INPS 52/2026
Convenzione fra l'INPS e CONFIMPRENDITORI (CONFIMPRENDITORI) per la riscossione…

Altre normative del 1977

Istituzione di un istituto professionale alberghiero di Stato in Matera. Decreto del Presidente della Repubblica 1274 Istituzione di un istituto professionale alberghiero di Stato in Siracusa. Decreto del Presidente della Repubblica 1273 Istituzione di un istituto tecnico industriale per l'elettronica industriale in Roma (XVI… Decreto del Presidente della Repubblica 1272 Misure giornaliere del premio per l'incremento del rendimento industriale di cui alla leg… Decreto del Presidente della Repubblica 1271 Raggruppamento delle materie relative agli indirizzi specializzati per ragioniere perito … Decreto del Presidente della Repubblica 1270 Modificazione allo statuto dell'Universita' degli studi di Trieste. Decreto del Presidente della Repubblica 1269 Istituzione di un istituto tecnico agrario in Siena. Decreto del Presidente della Repubblica 1268 Modificazioni allo statuto dell'istituto universitario orientale di Napoli. Decreto del Presidente della Repubblica 1266

Altri Legge

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 63, recante… 113/2026 Disposizioni urgenti in materia di sport, per lo svolgimento di grandi eventi e l'efficac… 108/2026 Disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l'attuazione del Piano naziona… 107/2026 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo… 106/2026 Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2026, n. 55, recante disposizioni urgent… 103/2026 Disposizioni per la prevenzione e la diagnosi precoce del melanoma e istituzione della Gi… 99/2026
Vedi tutti i Legge →