Legge
Legge 91/2005
Concessione di un contributo volontario al Fondo di cooperazione tecnica dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA).
Riferimento normativo
LEGGE 17 maggio 2005, n. 91
Testo normativo
LEGGE n. 91/2005
# LEGGE 17 maggio 2005, n. 91
## Concessione di un contributo volontario al Fondo di cooperazione
tecnica dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA).
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. Al fine di mantenere gli equilibri finanziari esistenti all'interno dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA), è autorizzata la concessione di un contributo volontario al Fondo di cooperazione tecnica (FCT) dell'Agenzia di euro 3.600.000 per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 2. Per gli anni successivi al 2007 si provvede ai sensi dell' articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 17 maggio 2005 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Fini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Castelli Avvertenza: Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia. Note all'art. 1: - Il testo dell' art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio), così come modificato dall' art. 2, comma 15, della legge 25 giugno 1999, n. 208 (Disposizioni in materia finanziaria e contabile), è il seguente: «Art. 11 (Legge finanziaria). - 1.-2. (Omissis). 3. La legge finanziaria non può contenere norme di delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza da primo anno considerato nel bilancio pluriennale e in particolare: a)-c) (Omissis); d) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria; e)-i-quater) (Omissis)».
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