Legge Procedimenti

Legge 91/2018

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. (18G00118)

Pubblicato: 25/07/2018 In vigore dal: 25/07/2018 Documento ufficiale

Quali sono le principali proroghe di termini previste dal Decreto-Legge 91/2018 e a quali enti si applicano?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 91/2018 è un provvedimento di urgenza emanato il 25 luglio 2018 che proroga diversi termini legislativi al fine di garantire la continuità amministrativa e l'operatività di fondi pubblici. La norma si applica principalmente agli enti territoriali (province e città metropolitane) e alle istituzioni creditizie (banche popolari e banche di credito cooperativo). In pratica, il decreto estende i termini di scadenza per operazioni amministrative e trasformazioni societarie che altrimenti sarebbero venute a mancare. Per gli enti locali, prevede la proroga dei mandati dei presidenti di provincia e dei consigli provinciali fino al 31 ottobre 2018, con elezioni contestuali per il rinnovo delle cariche. Inoltre, introduce disposizioni speciali per i comuni in difficoltà finanziaria, consentendo la riformulazione dei piani di riequilibrio e rinviando le verifiche degli obiettivi intermedi all'approvazione del rendiconto 2018. La norma è rilevante per amministratori locali, sindaci e dirigenti di enti territoriali che devono gestire scadenze amministrative e procedimenti di risanamento finanziario.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

DECRETO-LEGGE 25 luglio 2018, n. 91

Testo normativo

DECRETO-LEGGE n. 91/2018 # DECRETO-LEGGE 25 luglio 2018, n. 91 ## Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. (18G00118) IL PRESIDENTE DELLA REPUBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla proroga e definizione di termini di prossima scadenza al fine di garantire la continuità, l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa e l'operatività di fondi a fini di sostegno agli investimenti, nonchè di provvedere alla proroga di termini per il completamento delle operazioni di trasformazioni societarie e di conclusione degli accordi di gruppo previste dalla normativa in materia di banche popolari e di banche di credito cooperativo; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 luglio 2018; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Proroga di termini in materia di enti territoriali 1. All' articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210 , convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21 , al primo e al terzo periodo, le parole «Per gli anni 2016 e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2016, 2017 e 2018». 2. Il mandato dei presidenti di provincia e dei consigli provinciali in scadenza tra la data di entrata in vigore del presente decreto-legge e il 31 ottobre 2018 è prorogato fino a tale data, anche in deroga a quanto previsto dall' articolo 1, commi 65 e 69, della legge 7 aprile 2014, n. 56 , e le elezioni per il rinnovo delle cariche predette si tengono il 31 ottobre 2018, contestualmente alle elezioni del rispettivo consiglio provinciale o presidente di provincia, qualora sia in scadenza per fine mandato entro il 31 dicembre 2018. ((In occasione delle elezioni del 31 ottobre 2018, di cui al primo periodo del presente comma, in deroga a quanto previsto dall' articolo 1, comma 60, della legge 7 aprile 2014, n. 56 , sono eleggibili a presidente della provincia i sindaci della provincia, il cui mandato scada non prima di dodici mesi dalla data dì svolgimento delle elezioni.)) . (( 2-bis. All' articolo 1, comma 1120, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 , le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2019". 2-ter. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è istituito, presso la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, un tavolo tecnico-politico per la redazione di linee guida finalizzate all'avvio di un percorso di revisione organica della disciplina in materia di ordinamento delle province e delle città metropolitane, al superamento dell'obbligo di gestione associata delle funzioni e alla semplificazione degli oneri amministrativi e contabili a carico dei comuni, soprattutto di piccole dimensioni. 2-quater. Nelle more della complessiva riforma delle procedure dì risanamento contemplate dal titolo VIII della parte seconda del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , qualora sia stato presentato o approvato, alla data del 30 novembre 2018, un piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del medesimo testo unico, rimodulato o riformulato ai sensi dei commi 5 e 5-bis del medesimo articolo 243-bis e dell' articolo 1, comma 714, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 , la verifica di cui al comma 7 dell'articolo 243-quater del predetto testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 sul raggiungimento degli obiettivi intermedi è effettuata all'esito dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2018 e comunque non oltre il termine di cui all'articolo 227, comma 2, del citato testo unico. Ai soli fini istruttori, rimane fermo l'obbligo dell'organo di revisione di provvedere alla trasmissione della relazione di cui al comma 6 del citato articolo 243-quater nei termini e con le modalità ivi previsti. Il mancato adeguamento dei tempi di pagamento dei debiti commerciali di cui alla normativa vigente non costituisce motivo per il diniego delle riformulazioni o rimodulazioni di cui al citato articolo 243-bis, fermo restando il rispetto dei termini di pagamento oggetto di accordo con i creditori di cui al piano riformulato o rimodulato. 2-quinquies. Non si applicano le norme vigenti in contrasto con quanto disposto al comma 2-quater. 2-sexies. Le sanzioni di cui all' articolo 1, comma 475, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 , relative al mancato rispetto per l'anno 2017 del saldo non negativo di cui al comma 466 del medesimo articolo l, non trovano applicazione nei confronti delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della Sardegna))

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Legge 91/2018 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Il Decreto-Legge 91/2018 riguarda proroghe di termini amministrativi, ordinamento degli enti locali e procedure di risanamento finanziario secondo il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. 267/2000). È fondamentale per chi opera in materia di diritto amministrativo, gestione finanziaria di province e comuni, piani di riequilibrio pluriennali e trasformazioni societarie nel settore creditizio, incluse banche popolari e banche di credito cooperativo.

Normative correlate

Provvedimento AdE 296042/2007
L'art. 1, comma 361, della Legge 24 dicembre 2007, n° 244 - doc
Circolare 8410827/2024
Indici sintetici di affidabilità fiscale – periodo d’imposta 2024
Provvedimento AdE 50/2017
Individuazione dei livelli di affidabilità fiscale cui sono riconosciuti i bene…
Circolare 13/2024
Decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 e successive modificazioni e integr…
Legge 26/2026
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2025, n.…
Legge 200/2025
Disposizioni urgenti in materia di termini normativi. (25G00213)

Altre normative del 2018

Indici sintetici di affidabilità fiscale – periodo di imposta 2018 – ulteriori chiariment… Circolare 1806262 Determinazione dei valori in ingresso ex articolo 166-bis del Testo unico delle imposte s… Risoluzione AdE 917 Tassazione ai fini IVA delle prestazioni rese da un istituto scolastico, in relazione al … Interpello AdE 129 Consolidato tra sorelle . Interruzione dei consolidati verticali preesistenti a seguito d… Interpello AdE 4850251 Super e iper ammortamento in caso di beni acquisiti in leasing - Ulteriori chiarimenti su… Risoluzione AdE 232