Super e iper ammortamento in caso di beni acquisiti in leasing - Ulteriori chiarimenti sull’effettuazione degli investimenti entro il 30 giugno e il 30 settembre 2018 - Articolo 1, commi 8 e 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232
Quali sono le condizioni per fruire del super e iper ammortamento quando un bene viene acquisito in leasing dopo aver effettuato ordine e acconto al fornitore entro il 31 dicembre 2017?
Spiegato da FiscoAI
La Risoluzione AdE 232/2018 chiarisce che il super ammortamento (maggiorazione del 40%) e l'iper ammortamento (maggiorazione del 150%) possono essere applicati anche quando l'investitore cambia modalità di acquisizione da acquisto diretto a leasing finanziario. La norma si applica a imprese che hanno effettuato ordine accettato dal fornitore e versato acconto minimo del 20% entro il 31 dicembre 2017, ma decidono successivamente di acquisire il bene tramite contratto di locazione finanziaria. In pratica, l'Agenzia delle Entrate riconosce due scenari: nel primo (compensazione dell'acconto con maxicanone), l'investitore può fruire della maggiorazione poiché l'impegno e il versamento minimo risultano già perfezionati al 31 dicembre 2017; nel secondo (restituzione dell'acconto), il beneficio è riconosciuto a condizione che il locatore riceva un maxicanone almeno pari all'acconto restituito e il contratto di leasing contenga riferimento all'ordine originario. Questo principio applica il criterio di non discriminazione degli investimenti indipendentemente dalla modalità di effettuazione.
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Riferimento normativo
Super e iper ammortamento in caso di beni acquisiti in leasing - Ulteriori chiarimenti sull’effettuazione degli investimenti entro il 30 giugno e il 30 settembre 2018 - Articolo 1, commi 8 e 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 - pdf
Testo normativo
RISOLUZIONE N. 132 /E
Direzione Centrale Normativa
______________
Roma, 24/10/2017
OGGETTO: Super e iper ammortamento in caso di beni acquisiti in leasing -
Ulteriori chiarimenti sull’effettuazione degli investimenti entro il
30 giugno e il 30 settembre 2018 - Articolo 1, commi 8 e 9, della
legge 11 dicembre 2016, n. 232
QUESITO
Da più parti sono pervenute alla scrivente richieste di chiarimenti in
merito all’applicazione delle disposizioni contenute nell’articolo 1, commi 8 e 9,
della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), in tema di super e
iper ammortamento.
In particolare, è stato chiesto se rientrano nella proroga al 30 giugno
2018 (30 settembre 2018 per l’iper ammortamento) e, quindi, se possono fruire
della maggiorazione, gli investimenti in leasing effettuati secondo particolari
modalità.
Al riguardo, è stato evidenziato alla scrivente che, nella prassi, gli
investitori potrebbero adottare i seguenti comportamenti:
A. entro il 31 dicembre 2017, effettuazione dell’ordine - con relativa
accettazione da parte del fornitore - e versamento di un acconto del 20 per
cento del costo di acquisizione per “bloccare” il bene;
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B. dopo tale data, scelta della forma tecnica più consona al proprio
investimento ossia:
1. acquisizione diretta dal fornitore oppure
2. acquisizione tramite locazione finanziaria a seguito dell’acquisto del
bene da parte di una società di leasing; in quest’ultimo caso
l’investitore potrebbe alternativamente:
a. compensare l’acconto versato al fornitore con il maxicanone
iniziale da corrispondere alla società di leasing, la quale concederà
in locazione finanziaria il bene all’investitore e pagherà, per la
differenza, il fornitore medesimo;
b. ottenere la restituzione dell’acconto da parte del fornitore del bene;
la società di leasing concederà in locazione finanziaria il bene
all’investitore e pagherà, per intero, il fornitore medesimo.
Mentre nel caso B.1. l’investitore può sicuramente usufruire del
beneficio in quanto i requisiti minimi previsti dalla legge (relativi all’ordine e
all’acconto minimo) risultano verificati, possono sussistere dei dubbi in merito
all’ipotesi B.2., in cui la scelta per l’acquisizione del bene tramite locazione
finanziaria viene effettuata dopo il 31 dicembre 2017 e dopo aver effettuato
l’ordine e il versamento dell’acconto minimo ad un soggetto diverso dal locatore
(ipotesi non contemplata dalla circolare n. 4/E del 30 marzo 2017).
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
L’articolo 1, comma 8, della legge n. 232 del 2016, come noto, ha
prorogato, tranne che taluni mezzi di trasporto a motore, la disciplina relativa alla
maggiorazione del 40 per cento del costo di acquisizione (c.d. “super
ammortamento”).
In particolare, il citato comma 8 stabilisce che “Le disposizioni
dell’articolo 1, comma 91, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano
anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli
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altri mezzi di trasporto di cui all’articolo 164, comma 1, lettere b) e b-bis),” del
TUIR, “effettuati entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il 30 giugno 2018 a
condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti
accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno
pari al 20 per cento del costo di acquisizione”.
La proroga, quindi, riguarda gli investimenti effettuati entro il 31
dicembre 2017, ovvero entro il 30 giugno 2018 a condizione che entro la data del
31 dicembre 2017:
1) il relativo ordine risulti accettato dal venditore e
2) sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del
costo di acquisizione.
Solo al verificarsi di entrambe le condizioni sopra riportate risultano
ammissibili al super ammortamento anche gli investimenti effettuati nel periodo
1° gennaio 2018 – 30 giugno 2018.
Il successivo comma 9 stabilisce, per i beni di cui all’allegato A annesso
alla legge di bilancio 2017, che la maggiorazione del 150 per cento del costo di
acquisizione (c.d. “iper ammortamento”) compete per gli investimenti effettuati
fino al 31 dicembre 2017, ovvero fino al 30 settembre 2018 [termine così
prorogato dall’articolo 14, comma 1, lettere a) e b), del decreto legge 20 giugno
2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123] in
presenza delle condizioni appena sopra elencate (ordine e acconti del 20 per
cento entro il 31 dicembre 2017).
Quanto sopra esposto può essere sintetizzato nella seguente tabella:
Termine di scadenza per
l'effettuazione
Termine di scadenza per
Articolo 1 della legge n. 232 dell'investimento,
Beneficio l'effettuazione
del 2016 prorogato in presenza, al 31
dell'investimento
dicembre 2017, dell'ordine e
degli acconti minimi (20%)
Comma 8 Super ammortamento 31/12/2017 30/06/2018
Comma 9* Iper ammortamento 31/12/2017 30/09/2018
*Come modificato dall’articolo 14, comma 1, lettere a) e b), del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.
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Riguardo alla proroga - in via condizionata - della maggiorazione per gli
investimenti effettuati entro il 30 giugno 2018 (30 settembre 2018 per l’iper
ammortamento), con la circolare n. 4/E del 30 marzo 2017 è stato affermato che:
1) per i beni acquisiti in proprietà, la verifica della sussistenza delle due
condizioni in questione risulta relativamente semplice in quanto sia il momento
dell’accettazione dell’ordine da parte del venditore che quello del pagamento di
acconti per almeno il 20 per cento entro il 31 dicembre 2017 sono momenti
temporali agevolmente individuabili, relativamente ai quali il contribuente è
tenuto a conservare idonea documentazione giustificativa (ad esempio, copia
dell’ordine, corrispondenza, email, bonifici, ecc.);
2) per i beni acquisiti tramite locazione finanziaria, entro il 31 dicembre 2017
deve essere: i) sottoscritto da entrambe le parti il relativo contratto di leasing e ii)
avvenuto il pagamento di un maxicanone in misura almeno pari al 20 per cento
della quota capitale complessivamente dovuta al locatore. In tal caso, la
maggiorazione spetterà anche per i contratti di leasing per i quali il momento di
effettuazione dell’investimento (consegna del bene al locatario o esito positivo
del collaudo) si sia verificato oltre il 31 dicembre 2017 ed entro il 30 giugno
2018.
Le richieste di chiarimenti pervenute alla scrivente riguardano la
possibilità di fruire della maggiorazione nell’ipotesi in cui, dopo aver effettuato
l’ordine e aver versato al fornitore un acconto almeno pari al 20 per cento del
costo di acquisizione del bene entro il 31 dicembre 2017, l’investitore decida,
successivamente a tale data, di acquisire il bene tramite contratto di leasing.
Al riguardo, si ritiene che anche nel caso prospettato debba essere
ribadita la validità del principio di non discriminazione degli investimenti in base
alla modalità di effettuazione degli stessi affermato nella circolare n. 4/E del
2017 (paragrafo 5.3).
In relazione all’ipotesi di cui al precedente punto B.2.a. (compensazione
dell’acconto versato al fornitore con il maxicanone iniziale da corrispondere alla
società di leasing), l’investitore può, quindi, fruire della maggiorazione in
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quanto, entro il 31 dicembre 2017, ha effettuato un ordine accettato dal fornitore
e ha versato ad esso un acconto almeno pari al 20 per cento.
Alla data prevista dalla norma esiste, infatti, sia l’impegno
all’acquisizione del bene che il versamento minimo da parte dell’investitore;
risulta irrilevante, ai fini delle disposizioni in esame, che l’impegno venga
inizialmente assunto nei confronti del fornitore e che l’acconto, a seguito della
compensazione, si “trasformi” sostanzialmente in un maxicanone.
Con riferimento alla fattispecie di cui al punto B.2.b. (restituzione da
parte del fornitore dell’acconto versato), si ritiene che, per le medesime
considerazioni appena esposte (esistenza dell’impegno e del versamento minimo
al 31 dicembre 2017), l’investitore possa, ugualmente, fruire della
maggiorazione; ciò a condizione, però, che in sede di restituzione dell’acconto da
parte del fornitore e di stipula del contratto di leasing venga corrisposto al
locatore un maxicanone in misura almeno pari al predetto acconto e venga
inserito nel contratto di leasing stesso il riferimento all’ordine originariamente
effettuato con il fornitore del bene.
*****
Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le
istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati
dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
IL DIRETTORE CENTRALE
(firmato digitalmente)
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La Risoluzione 232/2018 disciplina il super ammortamento e l'iper ammortamento per beni acquisiti in leasing finanziario, applicando i principi della legge di bilancio 2017 (legge n. 232/2016). Commercialisti e consulenti fiscali devono verificare la sussistenza dell'ordine accettato, del pagamento di acconti minimi del 20% entro il 31 dicembre 2017 e la corretta documentazione per la locazione finanziaria, considerando anche i termini di proroga (30 giugno 2018 per super ammortamento, 30 settembre 2018 per iper ammortamento) e il principio di neutralità fiscale tra diverse modalità di investimento.
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