Agevolazioni ex art 32, comma 2, dPR n. 601/73 per gli atti attuativi di convenzioni urbanistiche ex articolo 40-bis legge provinciale di Bolzano n. 13 del 1997 e per le convenzioni e gli accordi urbanistici ex articolo 20 della legge provinciale di Bolzano n. 9 del 2018
Quali agevolazioni fiscali si applicano agli atti attuativi di convenzioni urbanistiche stipulate secondo la legge provinciale di Bolzano?
Spiegato da FiscoAI
L'Agenzia delle Entrate chiarisce che gli atti attuativi di convenzioni urbanistiche, posti in essere in esecuzione di una convenzione già stipulata, beneficiano delle stesse agevolazioni previste per la convenzione stessa. In particolare, si applica il regime di favore dell'articolo 32, comma 2, del DPR 601/1973, che prevede l'imposta di registro in misura fissa, l'esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale, e l'imposta di bollo fissa di 125 euro se registrato telematicamente. Questa soluzione è coerente con la ratio della norma agevolativa: riconoscere il beneficio solo alla convenzione e non agli atti esecutivi comporterebbe il venir meno della finalità agevolativa. Tuttavia, il regime di favore non si applica qualora ricorrano tutti i presupposti per l'applicazione dell'IVA (soggettivo, oggettivo e territoriale), poiché in tal caso l'atto rientra nel campo IVA e non può beneficiare dell'agevolazione registro.
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Riferimento normativo
Agevolazioni ex art 32, comma 2, dPR n. 601/73 per gli atti attuativi di convenzioni urbanistiche ex articolo 40-bis legge provinciale di Bolzano n. 13 del 1997 e per le convenzioni e gli accordi urbanistici ex articolo 20 della legge provinciale di Bolzano n. 9 del 2018 - pdf
Testo normativo
Divisione Contribuenti
________________
Direzione Centrale Persone fisiche, lavoratori
autonomi ed enti non commerciali
Risposta n. 670/2021
OGGETTO: Agevolazioni ex art 32, comma 2, dPR n. 601/73 per gli atti attuativi di
convenzioni urbanistiche ex articolo 40-bis legge provinciale di Bolzano n.
13 del 1997 e per le convenzioni e gli accordi urbanistici ex articolo 20
della legge provinciale di Bolzano n. 9 del 2018.
Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente
QUESITO
Il Comune istante ha stipulato una convenzione urbanistica ai sensi dell'articolo
40-bis della legge provinciale n. 13 del 1997 alla quale ha applicato il trattamento di
favore di cui all'articolo 32 del d.P.R. n. 601 del 1973 (imposta di registro in misura
fissa ed esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale) per effetto del rinvio a tale
norma agevolativa effettuato dall'articolo 20, comma 3, della legge n. 10 del 1977,
introdotto dall'articolo 1, comma 88, della legge n. 205 del 2017, in base al quale "la
disposizione di cui al secondo comma si applica a tutte le convenzioni e atti di cui
all'articolo 40-bis della legge provinciale di Bolzano 11 agosto 1997, n. 13, per i quali
non siano ancora scaduti i termini di accertamento e di riscossione ai sensi della
normativa vigente o rispetto ai quali non sia stata emessa sentenza passata in
giudicato".
Tale convenzione è stata stipulata alla stregua di un contratto preliminare.
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Successivamente, quando nel piano urbanistico comunale verrà inserita una
nuova zona edificabile in favore del contraente privato, sarà stipulato, in attuazione
della convenzione urbanistica, il successivo contratto, con cui il privato trasferisce la
proprietà di un suo terreno avente attualmente destinazione urbanistica "zona
residenziale A - centro storico", al Comune.
Ciò premesso, il Comune istante chiede di conoscere:
1) se per il secondo atto, attuativo in quanto posto in essere in esecuzione della
convenzione urbanistica, si applicano, così come per la stipula della convenzione
urbanistica, le agevolazioni di cui all'articolo 32 del d.P.R. n. 601 del 1973 (con
applicazione dell'imposta di registro in misura fissa ed esenzione dalle imposte
ipotecaria e catastale) e l'imposta di bollo in misura fissa pari ad euro 125 come
previsto dall'articolo 1, comma 1-bis, n. 5 della Tariffa, Parte prima, allegata al d.P.R.
n. 642 del 1972, se dovesse essere registrato in modo telematico;
2) se il trasferimento della proprietà di un edificio al Comune sia soggetto al
regime IVA, in presenza del presupposto soggettivo, oggettivo e territoriale in capo al
soggetto cedente, o se il trasferimento della proprietà dell'immobile in attuazione di
una convenzione urbanistica già assoggettata ad imposta di registro in misura fissa non
sia soggetto al regime IVA per il principio di alternatività IVA-registro;
3) se anche le convenzioni urbanistiche che verranno stipulate ai sensi della
nuova legge provinciale n. 9 del 2018 che sostituisce la vecchia legge urbanistica ed è
entrata in vigore dal 1° luglio 2020, continuino a beneficiare delle agevolazioni
previste dall'articolo 32, secondo comma, del d.P.R. n. 601 del 1973, finora applicate
alle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 40-bis della legge provinciale n. 13 del
1997.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
In relazione al quesito sub 1), l'istante ritiene che anche per gli atti attuativi posti
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in essere in esecuzione della convenzione urbanistica, e quindi ad essa
inscindibilmente connessi, trovino applicazione le agevolazioni ex articolo 32, comma
2, del d.P.R. n. 601 del 1973.
A tal proposito, l'istante dichiara, a conferma della spettanza del regime
agevolato, che sarebbe stato possibile prevedere il trasferimento della proprietà già
nella medesima convenzione urbanistica, sottoponendolo alla condizione risolutiva
della mancata approvazione della variazione al Piano Urbanistico comunale, evitando
in tal modo la stipula di un secondo contratto.
Con riferimento al quesito sub 2), l'istante ritiene che anche in presenza dei
requisiti soggettivo, oggettivo e territoriale in capo al cedente per l'applicazione
dell'IVA, il trasferimento di un edificio in favore del Comune in attuazione di una
convenzione urbanistica costituirebbe una operazione fuori campo IVA.
Al riguardo, osserva che la sentenza della Corte di Cassazione 30 novembre
2018, n. 31017, precisa che "tale tipologia di convenzione, rappresentando un accordo
integrativo o sostitutivo di un provvedimento amministrativo in relazione all'interesse
pubblico alla pianificazione urbanistica, non attua alcuna funzione permutativa tra
prestazione del privato ed azione della pubblica amministrazione non configurandosi
alcuna corrispettività o sinallagmaticità tra la pianificazione del territorio effettuata
dal Comune e l'obbligo del privato di realizzare e cedere al Comune".
Ritiene pertanto che il trasferimento della proprietà di un edificio a favore del
Comune, in attuazione della convenzione urbanistica, avvenga a titolo gratuito; non
configurandosi alcuna corrispettività tra la pianificazione del territorio effettuata dal
Comune e l'obbligo del privato di realizzare e cedere al Comune, non sarebbe dovuta
l'IVA.
In relazione al quesito sub 3), l'istante ritiene che le agevolazioni fiscali previste
dall'articolo 32, secondo comma, del d.P.R. n. 601 del 1973, trovino applicazione
anche per le convenzioni urbanistiche stipulate ai sensi dell'articolo 20 della legge
provinciale n. 90 del 2018 che ha semplicemente modificato il termine "convenzione
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urbanistica" in "accordo urbanistico", lasciando invariata la sostanza giuridica
dell'istituto.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Con il comma 88 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono state
apportate delle modifiche all'interno dell'articolo 20 della legge 28 gennaio 1977, n.
10, che prima dell'entrata in vigore della citata novella prevedeva, con disposizione
tuttora in vigore, che "ai provvedimenti, alle convenzioni e agli atti d'obbligo previsti
dalla presente legge si applica il trattamento tributario di cui all'art.32, secondo
comma, del DPR 29 settembre 1973, n. 601".
Il citato comma 88 prevede che il trattamento tributario di favore recato dal
comma 1 dell'articolo 20 della legge n. 10 del 1977, che richiama l'articolo 32, comma
2, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (che prevede l'applicazione dell'imposta di
registro in misura fissa e l'esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale), di cui
l'interpellante invoca l'applicazione, "si applica anche a tutti gli atti preordinati alla
trasformazione del territorio posti in essere mediante accordi o convenzioni tra privati
ed enti pubblici, nonché a tutti gli atti attuativi posti in essere in esecuzione dei
primi".
Il medesimo comma 88 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017 inserisce
inoltre una nuova disposizione (il comma 3) all'interno dell'articolo 20 della legge n.
10 del 1977, che stabilisce che "la disposizione di cui al secondo comma si applica a
tutte le convenzioni e atti di cui all'articolo 40-bis della legge provinciale di Bolzano
11 agosto 1997, n. 13, per i quali non siano ancora scaduti i termini di accertamento e
di riscossione ai sensi della normativa vigente o rispetto ai quali non sia stata emessa
sentenza passata in giudicato".
Inoltre, si fa presente che coerentemente con la disposizione introdotta con il
terzo comma dell'articolo 20 della legge n. 10 del 1977, che estendendo l'agevolazione
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ai rapporti non esauriti (atti per i quali non siano ancora scaduti i termini di
accertamento e riscossione ovvero rispetto ai quali non sia stata emessa sentenza
passata in giudicato) relativi agli atti stipulati ai sensi del citato articolo 40-bis, riveste
portata retroattiva, si ritiene che detto terzo comma abbia altresì portata innovativa, da
ciò derivando l'applicazione del regime agevolato anche in relazione ai medesimi atti
stipulati a decorrere dall'entrata in vigore della legge n. 205 del 2017.
Ciò premesso, con riferimento al quesito sub 1) si ritiene, conformemente a
quanto sostenuto dall'istante, che anche l'atto di trasferimento in esame, in quanto
attuativo della convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 40-bis della legge
provinciale n. 13 del 1997, possa beneficiare del trattamento di favore.
Tale soluzione è infatti coerente con il tenore letterale dell'articolo 20, comma 3,
della legge n. 10 del 1977, in base al quale "la disposizione di cui al secondo comma si
applica a tutte le convenzioni e atti di cui all'articolo 40-bis della legge provinciale
di Bolzano 11 agosto 1997, n. 13", che consente di includere tra gli atti che
beneficiano del regime agevolato anche gli atti riconducibili all'articolo 40- bis della
legge provinciale n. 13 del 1997, e pertanto anche quelli attuativi della convenzione
stipulata ai sensi del predetto articolo 40-bis.
Inoltre, in tal senso, con riferimento ad una fattispecie, avente ad oggetto
l'applicazione del regime di cui all'articolo 20 della legge n. 10 del 1977,
(anteriormente alle modifiche a tale articolo apportate dal comma 88 dell'articolo 1
della legge n. 205 del 2017), ad un atto di cessione di opere di urbanizzazione, posto in
essere in attuazione di una convenzione stipulata ai sensi della legge n. 10 del 1977,
con risoluzione 22 giugno 2009, n. 166, è stato riconosciuto il relativo trattamento di
favore.
In tale risoluzione n. 166 del 2009 è stato infatti precisato che "a voler
riconoscere l'applicabilità dell'articolo 20 della legge n. 10 del 1977 alle sole ipotesi
che fanno esclusivo riferimento alla stipula della convenzione e non anche agli atti
finalizzati a darne attuazione, invero, verrebbe vanificata la ratio agevolativa sottesa
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a tale ultima disposizione".
Pertanto, l'atto in esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del d.P.R. n. 601 del
1973, sarà soggetto ad imposta di registro in misura fissa ed esente dalle imposte
ipotecaria e catastale.
Nell'ipotesi di atto registrato telematicamente è dovuta l'imposta di bollo nella
misura fissa di 125 euro secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1-bis, n. 5
della Tariffa, Parte prima, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, per gli "atti
concernenti unicamente immobili ubicati nei territori ove vige il sistema del libro
fondiario (regio decreto 28 marzo 1929, n. 499").
In relazione al quesito prospettato dall'istante sub 2), si fa presente che al fine di
valutare l'applicabilità all'atto in esame del regime di favore di cui all'articolo 32,
comma 2, del d.P.R. n. 601 del 1973, occorre preliminarmente verificare se l'atto sia
da assoggettare ad IVA o ad imposta di registro.
Infatti, l'applicabilità di tale regime postula l'assoggettamento dell'atto
all'imposta di registro, come espressamente precisato con risoluzione 24 aprile 2002,
n. 127, emanata in relazione al trasferimento di alloggi costruiti in attuazione dei
programmi pubblici di edilizia residenziale di cui al Titolo IV della legge 22 ottobre
1971, n. 865 (dato che il regime di favore, ai sensi dell'articolo 32, comma 2 spetta
anche per gli atti e contratti relativi all'attuazione dei programmi pubblici di edilizia
residenziale di cui al titolo IV della legge n. 865 del 1971).
In tale documento di prassi, è stato infatti precisato che, laddove "ricorrono i
presupposti di imponibilità IVA, la scrivente ritiene, invece, che siano dovute le
imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del testo
unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con D.P.R. 26
aprile 1986, n. 131, dell'art.1 della Tariffa allegata al testo unico delle disposizioni
concernenti le imposte ipotecaria e catastale, approvato con D.Lgs. 31 ottobre 1990,
n. 347 e dell'art. 10, comma 2, dello stesso decreto (...). Tale affermazione trova
conferma nella circostanza che l'art. 32 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, benché
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successivo all'istituzione dell'imposta sul valore aggiunto (D.P.R. 26 ottobre 1972, n.
633), non individua espressamente i soggetti IVA tra quelli previsti dal comma 2.
Pertanto, è da ritenere che il legislatore abbia voluto includere nell'agevolazione tutti
gli atti e contratti relativi all'attuazione dei programmi di edilizia residenziale in
argomento fatta eccezione per quelli soggetti ad IVA".
Pertanto, laddove, come prospettato dall'interpellante, ricorrano tutti i
presupposti (soggettivo, oggettivo e territoriale) per l'applicazione dell'IVA, l'atto non
potrà beneficiare del regime di favore di cui all'articolo 32, comma 2, sopra citato.
In tal caso, infatti, l'atto rientrerà nel campo di applicazione dell'IVA, non
potendo l'operazione essere qualificata come fuori campo IVA come richiesto
dall'istante.
Con riferimento al quesito prospettato sub 3), l'interpellante chiede di conoscere
se il trattamento di favore di cui al predetto articolo 32, comma 2, possa trovare
applicazione anche nei confronti delle convenzioni che verranno stipulate ai sensi della
nuova legge provinciale di Bolzano 10 luglio 2018, n. 9.
Il comma 3 dell'articolo 20 della legge n. 10 del 1977, inserito per effetto delle
modifiche introdotte dal comma 88 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017, nel
prevedere che "la disposizione di cui al secondo comma si applica a tutte le
convenzioni e atti di cui all'articolo 40-bis della legge provinciale di Bolzano 11
agosto 1997, n. 13", riconduce in tal caso la spettanza dei benefici fiscali di cui
all'articolo 32, comma 2 del d.P.R. n. 601 del 1973, alla stipula di una convenzione
urbanistica, redatta ai sensi dell'articolo 40-bis della legge provinciale n. 13 del 1997.
Tuttavia, la legge provinciale di Bolzano n. 13 del 1997, richiamata dall'articolo
20, comma 3, della legge n. 10 del 1977, è stata espressamente abrogata dall'articolo
105 della legge provinciale n. 9 del 2018.
Occorre pertanto verificare, al fine di riconoscere o meno la spettanza dei
benefici fiscali di cui all'articolo 32, comma 2, del d.P.R. n. 601 del 1973, se per
effetto della predetta abrogazione ha avuto luogo, di fatto, una successione tra norme
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richiamate all'interno della disciplina agevolativa.
Nella fattispecie esaminata dalla citata risoluzione n. 166 del 2009, il trattamento
di favore di cui all'articolo 32, comma 2, è stato accordato in presenza della
successione tra norme intervenuta tra la legge n. 10 del 1977 e il d.P.R. 6 giugno 2001,
n. 380 (testo unico dell'edilizia), in ragione del fatto che il contenuto dell'articolo 11
della legge n. 10 del 1977 è stato in sostanza riproposto e trasfuso nell'articolo 16 del
d.P.R. n. 380 del 2001.
Nel caso di specie, occorre quindi verificare la eventuale assimilabilità e
continuità normativa tra il richiamato articolo 40-bis, rubricato "convenzione
urbanistica" della legge provinciale n. 13 del 1997, e l'articolo 20, rubricato "accordi
urbanistici" della legge provinciale n. 9 del 2018, emanata in materia di territorio e
paesaggio.
L'abrogato articolo 40-bis stabiliva che "Il comune può stipulare convenzioni
urbanistiche con privati o enti pubblici al fine di facilitare, nel pubblico interesse,
l'attuazione di interventi previsti nel piano urbanistico comunale oppure in un piano
attuativo. Rimangono salvi gli obblighi di legge in capo alle parti contraenti. Le
convenzioni urbanistiche hanno lo scopo di coprire il fabbisogno abitativo della
popolazione residente, di mettere a disposizione aree per insediamenti produttivi o di
realizzare e gestire opere ed impianti pubblici. Le convenzioni urbanistiche possono
prevedere l'acquisto di immobili e di diritti reali oppure l'assunzione dei costi di
realizzazione, gestione o costi successivi nonché l'esecuzione di misure compensative
di risanamento o di compensazione di danni all'ambiente o al paesaggio da parte dei
contraenti in cambio delle seguenti prestazioni: a) indennizzo in denaro; b) rinuncia
agli oneri di concessione; c) permuta di immobili oppure cessione di diritti edificatori,
eventualmente anche compensati da pagamenti in denaro; d) creazione di diritti
edificatori tramite modifica del piano urbanistico comunale, del piano di attuazione
oppure del piano di recupero. Il comune può acquisire immobili adatti alla permuta
oppure alla destinazione a terreni edificabili".
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L'articolo 20 della legge n. 9 del 2018, attualmente in vigore stabilisce che "Il
Comune può stipulare, nei limiti previsti da questa legge, accordi urbanistici con
privati o enti pubblici al fine di facilitare, nel pubblico interesse, l'attuazione di
interventi già previsti nel piano comunale o in un piano attuativo, oppure da
prevedere in sede di approvazione dell'accordo. Gli accordi urbanistici rispondono a
principi di proporzionalità, parità di trattamento, pubblicità ed adeguata trasparenza
delle condizioni e dei benefici pubblici e privati connessi, e riportano la specifica
motivazione in ordine all'interesse pubblico che li giustifica. Negli accordi urbanistici
possono essere previste le seguenti prestazioni o controprestazioni:
a) cessione o permuta di immobili o diritti reali -nel qual caso le parti contraenti
devono essere proprietarie da almeno 5 anni della quota di maggioranza degli
immobili oggetto del contratto, fatta eccezione per le donazioni e le eredità -, oppure
creazione o cessione di diritti edificatori all'interno delle zone edificabili; commercio
al dettaglio può essere parte di accordi urbanistici solo in zone miste e solo insieme
alla realizzazione prevalente ed antecedente di volumetria per residenza;
b) realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, a carico del
privato;
c) esecuzione di misure di risanamento o di compensazione ambientale o
paesaggistica;
d) compensazione in denaro;
e) messa a disposizione di abitazioni a prezzo calmierato di cui all'articolo 40".
Dal raffronto delle due disposizioni si evince che le stesse presentano una
medesima ratio legis, nonché una evidente continuità di contenuti normativi
disciplinando in gran parte le medesime fattispecie e gli stessi atti.
Deve ritenersi, pertanto, che l'avvenuta abrogazione della disciplina recata dalla
legge provinciale n. 13 del 1997, non preclude la fruibilità del regime di favore di cui
all'articolo 32, comma 2, del d.P.R. n. 601 del 1973, ai sensi del comma 3 dell'articolo
20 della legge n. 10 del 1977, in relazione alle convenzioni e agli accordi urbanistici
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stipulati ai sensi dell'articolo 20 della legge provinciale n. 9 del 2018.
Diversamente, verrebbe meno per il futuro, in mancanza di una espressa
previsione in tal senso, la disciplina di favore di cui all'articolo 20, comma 3, della
legge n.10 del 1977, che, si ribadisce, oltre ad avere efficacia retroattiva, riveste altresì
portata innovativa.
IL DIRETTORE CENTRALE
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Le agevolazioni ex articolo 32, comma 2, DPR 601/1973 si applicano alle convenzioni urbanistiche e ai relativi atti attuativi secondo la legge provinciale di Bolzano n. 13/1997 e n. 9/2018, con imposta di registro in misura fissa, esenzione da imposte ipotecaria e catastale, e bollo fisso. Commercialisti e consulenti fiscali devono verificare l'alternanza tra regime registro e IVA, nonché la continuità normativa tra le disposizioni abrogate e quelle vigenti in materia di accordi urbanistici.
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