Consolidato tra sorelle . Interruzione dei consolidati verticali preesistenti a seguito dell'opzione da parte delleconsolidanti per il consolidato orizzontale – Articolo 13, commi 4 e 5, del decreto ministeriale 1° marzo 2018
Quali sono gli effetti fiscali quando un gruppo con due consolidati verticali separati opta per un consolidato orizzontale tra sorelle?
Spiegato da FiscoAI
L'Agenzia delle Entrate chiarisce come gestire il passaggio da due regimi di consolidamento verticale (dove ogni sub-holding consolida le proprie controllate) a un unico consolidato orizzontale (dove società sorelle si consolidano insieme sotto una controllata designata). Nel caso specifico, il gruppo Alfa aveva due consolidati verticali separati: uno facente capo ad Alfa S.p.A. (old generation) e uno facente capo ad Alfa Italia S.r.l. (biomasse). Quando la controllante estera Alfa Europe designa Alfa S.p.A. come controllata designata per esercitare l'opzione del consolidato orizzontale a partire dal 2023, entrambi i consolidati verticali si interrompono al 31 dicembre 2022 senza produrre gli effetti penalizzanti previsti dall'articolo 124, commi 1, 2 e 3 del TUIR (cioè senza obbligo di integrare gli acconti IRES). Le perdite fiscali pregresse dei consolidati verticali rimangono nella disponibilità delle ex-consolidanti e si qualificano come perdite pregresse nel nuovo consolidato orizzontale, secondo l'articolo 118, comma 2 del TUIR. Le eccedenze di imposta riportate a nuovo nei consolidati verticali permangono nella esclusiva disponibilità delle società che le hanno generate.
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Riferimento normativo
Consolidato tra sorelle . Interruzione dei consolidati verticali preesistenti a seguito dell'opzione da parte delleconsolidanti per il consolidato orizzontale – Articolo 13, commi 4 e 5, del decreto ministeriale 1° marzo 2018 - pdf
Testo normativo
Divisione Contribuenti
Direzione Centrale Grandi
contribuenti e internazionale
Risposta n. 596/2022
OGGETTO: Consolidato tra sorelle . Interruzione dei consolidati verticali preesistenti
a seguito dell'opzione da parte delle
consolidanti per il consolidato orizzontale – Articolo 13, commi 4 e 5, del
decreto ministeriale 1° marzo 2018
Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
QUESITO
Alfa S.p.A. è una società residente fiscalmente in Italia che opera nella
produzione, acquisto e vendita dell'energia elettrica. In particolare, la società istante
gestisce direttamente e attraverso le sue controllate una capacità di generazione totale
di ... MW attraverso ... centrali a gas e ... a carbone in Italia, che la rendono uno degli
operatori più rilevanti nella produzione di energia elettrica nel Paese.
Alfa S.p.A. appartiene al Gruppo Alfa, gruppo energetico leader nell'Europa
centrale che possiede e gestisce attività in ..., ..., ..., ..., ..., ..., ... e ....
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Per quanto riguarda in particolare l'Italia, il Gruppo Alfa, attraverso la società
Alfa Europe, controlla:
Alfa S.p.A. e le sue partecipate ..., ..., ..., ..., Beta S.p.A. e ...;
Alfa Italia S.r.l., che è la holding italiana delle entità che gestiscono centrali
elettriche a biomassa con una capacità di generazione totale di ... MW, ovvero ..., ... e ....
Come precedentemente descritto, il Gruppo Alfa è presente in Italia attraverso
sostanzialmente due sottogruppi, uno facente capo alla società Alfa S.p.A. e operante
nella old generation, ovvero la produzione di energia elettrica da gas e carbone, e uno
facente capo alla società Alfa Italia S.r.l. e operante nella produzione di energia elettrica
da biomasse.
Attualmente, le due subholding hanno optato, insieme a parte delle società
controllate precedentemente menzionate, per due distinti regimi di consolidamento
fiscale nazionale ''verticale'' o ''ordinario'', secondo quanto previsto dagli articoli 117 e
seguenti del TUIR, essendo verificati tutti i requisiti richiesti dalla norma per l'esercizio
dell'opzione. Al riguardo, la società istante fa presente che Beta S.p.A. è entrata a far
parte del consolidato ''verticale'' di Alfa S.p.A. a decorrere dal periodo di imposta 2022.
In sintesi:
aderiscono al consolidato fiscale facente capo alla società Alfa S.p.A. le seguenti
società: ..., ..., ..., ... e Beta S.p.A.;
aderiscono al consolidato fiscale facente capo a Alfa Italia S.r.l. le seguenti
società: ..., ... e ....
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Tutto ciò premesso, Alfa Europe sta valutando la possibilità di optare per il
consolidato fiscale tra sorelle designando, ai sensi dell'articolo 117, comma 2bis, del
TUIR, Alfa S.p.A. ad esercitare l'opzione per il consolidato in qualità di controllata
designata, a decorrere dal periodo di imposta 01/01/202331/12/2023.
Tanto premesso, la società istante chiede di conoscere il parere dell'Agenzia delle
Entrate in relazione agli effetti dell'opzione per il consolidato fiscale ''orizzontale'' da
parte delle società italiane del Gruppo Alfa attualmente incluse in due diversi e separati
regimi di consolidato fiscale ''verticale''. Chiede, in particolare, conferma che in caso
di opzione congiunta di tutte le società attualmente consolidate da Alfa S.p.A. e Alfa
Italia S.r.l. per un consolidato ''orizzontale'' guidato da Alfa S.p.A. nel modello Redditi
2023 (relativo al periodo di imposta 2022) presentato da quest'ultima, questo decorra dal
01/01/2023 determinando l'interruzione al 31/12/2022 dei precedenti regimi ''verticali''.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
La società istante richiama innanzitutto i chiarimenti contenuti nella circolare n.
40/E del 26 settembre 2016, nella parte in cui sono descritti gli effetti dell'esercizio
dell'opzione per il consolidato fiscale ''orizzontale'' da parte di società già coinvolte in
preesistenti consolidati.
Sulla base di questi ultimi ritiene, in particolare, che, previa tempestiva
designazione di Alfa S.p.A. da parte di Alfa Europe quale controllata designata,
l'esercizio congiunto da parte di tutte le società attualmente incluse nei due consolidati
''verticali'' facenti capo ad Alfa S.p.A. e Alfa Italia S.r.l. dell'opzione per il consolidato
''orizzontale'' facente capo a Alfa S.p.A. con decorrenza 01/01/2023, determini:
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l'interruzione di entrambi i regimi di consolidato fiscale ''verticale'' in essere, con
l'ultimo periodo di imposta di validità dei due separati regimi rappresentato da quello
chiuso al 31 dicembre 2022;
l'obbligazione della controllata designata Alfa S.p.A. di calcolare e versare gli
acconti d'imposta relativi all'anno 2023 sulla base del reddito imponibile conseguito
nell'anno 2022 da parte di tutte le società incluse nel nuovo consolidato ''orizzontale'',
assumendo che l'interruzione dei preesistenti consolidati ''verticali'' non comporta gli
effetti previsti dall'articolo 124, commi 1, 2 e 3, del TUIR, ovvero l'obbligo di effettuare
o integrare gli acconti IRES relativi al primo anno in cui, a causa dell'interruzione, le
società fuoriuscite dal gruppo si trovano a dover effettuare i versamenti dell'IRES su
base individuale;
la creazione di un nuovo consolidato di tipo orizzontale facente capo ad Alfa
S.p.A. con il primo triennio decorrente dal 01/01/2023;
che tutti i crediti che saranno nella disponibilità dei due consolidati ''verticali'' al
momento dell'interruzione restino in capo alle due (future ex) consolidanti Alfa S.p.A.
e Alfa Italia S.r.l. e saranno esposti nei rispettivi Modelli Redditi relativi al periodo di
imposta 2023.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
In via preliminare, si rammenta che, ai sensi del comma 2bis dell'articolo 117
del TUIR, introdotto dall'articolo 6 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147
(c.d. decreto ''internazionalizzazione''), ''i soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera
d), privi del requisito di cui alla lettera b) del comma 2, residenti in Stati appartenenti
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all'Unione europea ovvero in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo
con il quale l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di
informazioni, che rivestono una forma giuridica analoga a quelle previste dall'articolo
73, comma 1, lettere a) e b), possono designare una società residente nel territorio
dello Stato o non residente di cui al comma 2ter, controllata ai sensi dell'articolo 2359,
comma 1, numero 1), del codice civile con i requisiti di cui all'articolo 120, ad esercitare
l'opzione per la tassazione di gruppo congiuntamente con ciascuna società residente o
non residente di cui al comma 2ter, su cui parimenti essi esercitano il controllo ai sensi
dell'articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile con i requisiti di cui all'articolo
120''.
In sostanza, recependo i principi enunciati dalla sentenza della Corte di Giustizia
dell'Unione europea del 12 giugno 2014 (cause nn. C39/13, C40/13 e C41/13), il
legislatore ha esteso la possibilità di esercitare l'opzione per il regime del consolidato
anche alle società ''sorelle'', residenti in Italia, e alle stabili organizzazioni di società
residenti in Stati appartenenti all'Unione europea (UE) ovvero in Stati aderenti
all'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) con i quali l'Italia abbia stipulato
un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, purché il soggetto non
residente controllante designi una delle ''sorelle'' a esercitare l'opzione per la tassazione
di gruppo e ad assumere la qualità di consolidante.
Come si desume dal citato comma 2bis dell'articolo 117 del TUIR, per designare
una società residente nel territorio dello Stato ad esercitare l'opzione per il consolidato
fiscale, il soggetto non residente, privo di una stabile organizzazione in Italia, deve
soddisfare i seguenti requisiti:
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1) essere residente in uno Stato appartenente all'Unione europea o in uno Stato
aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo con il quale l'Italia abbia stipulato
un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni;
2) rivestire una forma giuridica analoga a quelle previste dall'articolo 73, comma
1, lettere a) e b), del TUIR;
3) avere il controllo ''rilevante'' della società che intende designare ai sensi
dell'articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile con i requisiti di cui all'articolo
120 del TUIR.
Con riferimento al caso oggetto dell'istanza in esame, nel presupposto che
ricorrano i predetti requisiti, circostanza che viene qui assunta acriticamente e su cui
restano fermi i poteri di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria nelle sedi
competenti, deve ritenersi che la controllante estera Alfa Europe possa designare la
società istante Alfa S.p.A. all'esercizio dell'opzione per il regime della tassazione di
gruppo, a decorrere dal periodo di imposta 2023, insieme alle società che attualmente
partecipano ai consolidati ''verticali'' che fanno capo rispettivamente alle società Alfa
S.p.A. e Alfa Italia S.r.l..
Ciò, naturalmente, a condizione che risulti verificato un ulteriore requisito, ovvero
che in capo alla controllante non residente (designante) sussista il controllo ''rilevante''
nei confronti di tutte le società aderenti al perimetro di consolidamento.
Per quanto concerne le sorti dei consolidati fiscali ''verticali'' che fanno capo alle
società Alfa S.p.A. e Alfa Italia S.r.l., si rinvia ai chiarimenti contenuti nella circolare
n. 40/E del 26 settembre 2016.
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Più precisamente, nel paragrafo 4.1.2 ''Disciplina a regime'', viene chiarito che
nell'ipotesi in cui la consolidante di una fiscal unit preesistente divenga controllata
designata, il consolidato fiscale preesistente si interrompe. Tuttavia, qualora tutti
i soggetti del precedente perimetro di consolidamento esprimano l'opzione con la
controllata designata ai sensi del comma 2bis dell'articolo 117 del TUIR, non si
producono gli effetti di cui all'articolo 124, commi 1, 2 e 3 del TUIR. Le eventuali perdite
non ancora utilizzate del consolidato preesistente, ai sensi dell'articolo 124, comma
4, del TUIR, sono riattribuite alle società che ad esso partecipavano secondo i criteri
manifestati in sede di opzione e, pertanto, si considerano perdite pregresse rispetto al
nuovo consolidato tra sorelle, ai sensi dell'articolo 118, comma 2, del TUIR.
Trattasi, a ben vedere proprio della fattispecie che riguarda il consolidato
''verticale'' facente capo alla società Alfa S.p.A..
Come riportato nell'istanza di interpello, infatti, Alfa S.p.A. verrà designata da
Alfa Europe all'esercizio dell'opzione per il consolidato ''orizzontale'', a decorrere dal
periodo di imposta 2023, e a tale consolidato aderiranno tutte le società facenti parte del
consolidato ''verticale'' che si interromperà, senza gli effetti di cui all'articolo 124, commi
1, 2 e 3 del TUIR, al termine del periodo d'imposta 2022.
Per quanto concerne, invece, le sorti del consolidato ''verticale'' facente capo alla
società Alfa Italia S.r.l., appare utile il riferimento al paragrafo 4.3 della richiamata
circolare n. 40/E del 2016.
Il suddetto paragrafo contempla l'ipotesi in cui la consolidante di una fiscal
unit preesistente opti per il consolidato ai sensi del comma 2bis dell'articolo 117 del
TUIR, in qualità di consolidata congiuntamente con una diversa controllata designata, e
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contestualmente optino con la medesima controllata designata anche tutte le altre società
aderenti alla preesistente tassazione di gruppo in qualità di controllate.
In tale ipotesi, in applicazione del combinato disposto dell'articolo 13, commi
4 e 5, del decreto ministeriale 1° marzo 2018, il consolidato verticale preesistente si
interrompe ma senza gli effetti di cui all'articolo 124, commi 1, 2 e 3 del TUIR, mentre
alle perdite fiscali di cui al comma 4 dell'articolo 124 del TUIR si applicano in ogni
caso le disposizioni previste dall'articolo 118, comma 2, del TUIR. Pertanto, le perdite
maturate in vigenza della precedente opzione si qualificano come pregresse rispetto al
nuovo consolidato tra sorelle.
Trattasi proprio della fattispecie che interessa il consolidato ''verticale'' facente
capo alla società Alfa Italia S.r.l..
Come riportato nell'istanza di interpello, infatti, Alfa Italia S.r.l., insieme alle altre
società rientranti nel consolidato ''verticale'' aderirà, in qualità di consolidata, a decorrere
dal periodo di imposta 2023, al consolidato orizzontale facente capo alla controllata
designata Alfa S.p.A..
Pertanto, il consolidato ''verticale'' facente capo ad Alfa Italia S.r.l. si
interromperà, senza gli effetti di cui all'articolo 124, commi 1, 2 e 3 del TUIR, al termine
del periodo d'imposta 2022.
In conclusione, si concorda con la società istante, motivo per cui a seguito
della designazione di Alfa S.p.A. da parte di Alfa Europe quale controllata designata
e dell'esercizio congiunto, da parte di tutte le società attualmente incluse nei due
consolidati ''verticali'' di Alfa S.p.A. e Alfa Italia S.r.l., dell'opzione per il consolidato
orizzontale, a decorrere dal periodo d'imposta 2023:
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si interromperanno, al termine del periodo di imposta 2022, entrambi i regimi di
consolidato fiscale verticale, attualmente in essere, facenti capo rispettivamente ad Alfa
S.p.A. e Alfa Italia S.r.l.;
l'interruzione dei predetti consolidati verticali avverrà senza gli effetti di cui
all'articolo 124, commi 1, 2 e 3 del TUIR;
le eccedenze di imposta riportate a nuovo nell'ambito dei predetti consolidati
verticali permangono nella esclusiva disponibilità delle (future ex) società consolidanti,
come si desume dall'articolo 124, comma 4, del TUIR.
(firmato digitalmente)
Hai domande su questa normativa?
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Il consolidato orizzontale tra sorelle è disciplinato dall'articolo 117, comma 2-bis del TUIR e rappresenta un'alternativa al consolidato verticale ordinario per gruppi con controllante estera. La normativa richiede la designazione di una controllata designata e il controllo rilevante della controllante non residente su tutte le società aderenti al perimetro. Commercialisti e tax advisor devono considerare gli effetti su perdite fiscali, crediti d'imposta, acconti IRES e il trattamento delle eccedenze di imposta secondo l'articolo 124 del TUIR, nonché i chiarimenti della circolare 40/E del 2016 e del decreto ministeriale 1° marzo 2018.
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