Qual era il contenuto della Legge 930/1973 e quale normativa l'ha abrogata?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 930/1973, emanata il 22 dicembre 1973, rappresentava una modifica all'articolo 5 della precedente Legge 975/1969, che disciplinava regolazioni finanziarie varie. Si trattava di un intervento normativo di carattere finanziario e amministrativo, tipico dei provvedimenti legislativi degli anni Settanta volti a regolare aspetti contabili e finanziari dello Stato. Tuttavia, questa legge ha avuto una vita normativa limitata nel tempo. Il provvedimento è stato completamente abrogato dal Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, successivamente convertito con modificazioni dalla Legge 6 giugno 2008, n. 133. L'abrogazione rientra nel contesto dei numerosi interventi di razionalizzazione e semplificazione normativa realizzati nel 2008, quando il legislatore ha proceduto a una revisione sistematica della normativa finanziaria precedente. Per i professionisti e le amministrazioni pubbliche, questo significa che la Legge 930/1973 non ha più alcun valore normativo e non può essere applicata, essendo stata completamente superata dalla disciplina introdotta dal D.L. 112/2008.
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Riferimento normativo
LEGGE 22 dicembre 1973, n. 930
Testo normativo
LEGGE n. 930/1973
# LEGGE 22 dicembre 1973, n. 930
## Modifica dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1969, n. 975,
concernente regolazioni finanziarie varie.
Art. 1 ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 GIUGNO 2008, N. 133 ))
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La Legge 930/1973 rappresenta un esempio di normativa finanziaria storica nel sistema tributario italiano, relativa a regolazioni finanziarie varie e modifiche della legislazione fiscale degli anni Sessanta-Settanta. Commercialisti e consulenti che si occupano di storia normativa o di interpretazione di atti amministrativi antecedenti al 2008 devono essere consapevoli della sua abrogazione totale mediante il D.L. 112/2008, convertito in L. 133/2008, per evitare applicazioni erronee di disposizioni ormai prive di efficacia giuridica.
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