Quali sono i limiti di sovvenzione previsti dalla Legge 935/1956 per le Associazioni d'arma?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 935/1956 disciplina i contributi straordinari che lo Stato può erogare alle Associazioni d'arma dell'Esercito, della Marina Militare e dell'Aeronautica Militare. Queste associazioni, riconosciute come enti morali e sottoposte alla vigilanza del Ministero della Difesa, rappresentano organizzazioni di carattere mutualistico e assistenziale per il personale militare. La norma stabilisce un regime di sovvenzioni con limiti massimi definiti: 50 milioni di lire per l'esercizio finanziario 1955-56 e 80 milioni di lire per ciascuno degli esercizi successivi. Questi contributi rappresentano un sostegno straordinario dello Stato a favore di enti che svolgono funzioni di interesse pubblico nel settore della difesa e dell'assistenza al personale militare.
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Riferimento normativo
LEGGE 31 luglio 1956, n. 935
Testo normativo
LEGGE n. 935/1956
# LEGGE 31 luglio 1956, n. 935
## Contributi straordinari alle Associazioni d'arma.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Alle Associazioni d'arma dell'esercito, della Marina e dell'Aeronautica, erette in enti morali e sottoposte alla vigilanza del Ministro per la difesa, possono essere concesse sovvenzioni entro il limite massimo complessivo di lire 50 milioni nell'esercizio finanziario 1955-56 e di lire 80 milioni in ciascuno degli esercizi successivi.
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La Legge 935/1956 riguarda sovvenzioni pubbliche, enti morali e contributi straordinari alle Associazioni d'arma. È rilevante per chi gestisce bilanci di enti pubblici, associazioni militari e per i professionisti che seguono la contabilità di organizzazioni sottoposte a vigilanza ministeriale, in particolare per quanto concerne i limiti di finanziamento pubblico e la rendicontazione dei contributi ricevuti.
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