Legge Contributi

Legge 942/1977

Provvedimenti in materia previdenziale.

Pubblicato: 30/12/1977 In vigore dal: 23/12/1977 Documento ufficiale

Cosa stabilisce il Decreto-Legge 942/1977 in materia di perequazione automatica delle pensioni?

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Il Decreto-Legge 942/1977 introduce un sistema uniforme di perequazione automatica delle pensioni a partire dal 1° gennaio 1978. La norma si applica alle pensioni erogate dalle gestioni obbligatorie di previdenza (sia sostitutive che integrative dell'assicurazione generale obbligatoria) e dall'ENASARCO, estendendo a tutte queste gestioni la disciplina già vigente per il fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. In pratica, le pensioni vengono automaticamente rivalutate secondo gli aumenti previsti dal decreto ministeriale 20 ottobre 1977, garantendo un adeguamento periodico al costo della vita. Per i trattamenti minimi, la perequazione automatica non può superare quella calcolata secondo criteri specifici, e dal 1979 gli incrementi sono limitati a un massimale determinato in base alla retribuzione massima considerabile per l'assicurazione generale obbligatoria. La norma esclude alcune categorie, come le pensioni del settore pubblico già soggette a collegamento con la dinamica delle retribuzioni.

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Riferimento normativo

DECRETO-LEGGE 23 dicembre 1977, n. 942

Testo normativo

DECRETO-LEGGE n. 942/1977 # DECRETO-LEGGE 23 dicembre 1977, n. 942 ## Provvedimenti in materia previdenziale. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 77 della Costituzione ; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare provvedimenti in materia previdenziale la cui applicazione deve decorrere a partire dal 1 gennaio 1978; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per le finanze e per il tesoro; Decreta: Art. 1 ((Alle pensioni)) erogate dalle gestioni obbligatorie di previdenza sostitutive o integrative dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, o che ne comportino l'esclusione o l'esonero, nonchè alle pensioni erogate dall'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO), è estesa, in sostituzione di quella vigente per ciascun trattamento, la normativa della perequazione automatica delle pensioni del fondo pensioni dei lavoratori dipendenti ((di cui agli articoli 9 e 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160)) ; dal 1 gennaio 1978 alle dette pensioni, ((in esecuzione degli articoli 9 e 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160 )) si applicano, per la perequazione automatica, gli aumenti previsti dal decreto ministeriale 20 ottobre 1977. ((L'importo della perequazione automatica di cui all' articolo 9 della legge 3 giugno 1975, n. 160 , non può superare, per i trattamenti minimi delle singole gestioni pensionistiche, quello calcolato in base all'articolo 10 della legge stessa.)) In sede di prima applicazione: gli aumenti spettano anche alle pensioni di cui al primo comma liquidate nel primo semestre del 1977, qualora tale effetto sia già previsto dalle discipline in vigore nei rispettivi ordinamenti; relativamente ai lavoratori iscritti al fondo speciale di previdenza per i dipendenti dall'Ente nazionale energia elettrica (ENEL) e dalle aziende elettriche private, l'aumento delle pensioni derivante dall'applicazione del presente articolo assorbe e sostituisce, fino a concorrenza, gli aumenti delle pensioni maturate con decorrenza 1 luglio 1977 in dipendenza dell'applicazione dell' art. 11 della legge 25 novembre 1971, n. 1079 . Dalle disposizioni di cui ai commi precedenti sono esclusi i trattamenti di pensione ai quali si applica la disciplina contenuta nell' art. 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177 , concernente il collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni, nonchè i trattamenti di pensione previsti dall' art. 14, secondo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70 . ((Per l'anno 1978 restano fermi)) i limiti massimi previsti dalle discipline in vigore ai fini del calcolo degli aumenti per perequazione automatica delle pensioni. ((A decorrere dal 1 gennaio 1979, dall'applicazione dell'aumento in percentuale di cui al primo comma dell'articolo 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160 , non può derivare per le pensioni di cui al presente articolo un incremento superiore a quello che si ottiene applicando l'aumento percentuale stesso all'importo determinato mediante l'applicazione della misura massima della percentuale di commisurazione prevista dal secondo comma dell'articolo 11 della legge 30 aprile 1969, n. 153 , al limite massimo della retribuzione che può essere presa in considerazione per le pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria, a norma degli articoli 26 e 27 della legge 3 giugno 1975, n. 160 . Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche alle pensioni liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti.))

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