Quali aumenti agli assegni familiari e ai contributi prevede la Legge 944/1953 per i lavoratori agricoli?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 944/1953 introduce aumenti agli assegni familiari per i lavoratori dell'agricoltura a partire dal 1° luglio 1953, differenziando il trattamento tra lavoratori con e senza qualifica impiegatizia. Per i lavoratori non impiegatizi, gli assegni aumentano di 15 lire per figlio, 13 lire per il coniuge e 10 lire per ogni ascendente; per gli impiegatizi l'aumento è più consistente: 36 lire per figlio e 23 lire per il coniuge. Contemporaneamente, la norma incrementa anche i contributi dovuti dai datori di lavoro: 27,60 lire per ogni giornata di lavoro per i non impiegatizi e un'aliquota del 9,25% sulla retribuzione per gli impiegatizi. Questi aumenti si applicano ai lavoratori agricoli sulla base della tabella B della precedente Legge 220/1953, rappresentando un intervento di politica sociale per migliorare il sostegno alle famiglie dei lavoratori del settore agricolo. Per le aziende agricole, ciò comporta un aumento dei costi di gestione della manodopera attraverso maggiori contributi previdenziali e assegni familiari da corrispondere.
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Riferimento normativo
LEGGE 27 dicembre 1953, n. 944
Testo normativo
LEGGE n. 944/1953
# LEGGE 27 dicembre 1953, n. 944
## Aumento della misura degli assegni familiari nei confronti dei
lavoratori dell'agricoltura.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 A decorrere dal 1 luglio 1953 gli assegni familiari di cui alla tabella B allegata alla legge 21 marzo 1953, n. 220 , sono aumentati di lire 15 per ciascun figlio, lire 13 per il coniuge e lire 10 per ogni ascendente nei confronti dei lavoratori non aventi qualifica impiegatizia, e di lire 36 per ciascun figlio e lire 23 per il coniuge nei confronti dei lavoratori aventi qualifica impiegatizia. A decorrere dalla stessa data i contributi previsti nella tabella predetta sono aumentati di lire 27,60 per ogni giornata di lavoro relativamente ai lavoratori non aventi qualifica impiegatizia e di un'aliquota pari al 9,25 per cento sulla retribuzione per i lavoratori aventi qualifica impiegatizia.
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La Legge 944/1953 riguarda assegni familiari, contributi previdenziali e trattamento economico dei lavoratori agricoli, distinguendo tra qualifiche impiegatizie e non impiegatizie. È rilevante per consulenti del lavoro e aziende agricole in materia di oneri contributivi, retribuzione indiretta e obblighi verso i dipendenti. La norma si collega al sistema di protezione sociale e alle politiche di sostegno al reddito familiare nel settore primario.
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